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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 27711/2023 del 02-10-2023

principi giuridici

In materia di retribuzione, il giudice, nell'attuazione dell'art. 36 Cost., deve preliminarmente fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.

Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale, il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.

Nell'opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost., il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2, c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Tutela del Salario Dignitoso: La Cassazione Ribadisce il Primato dell'Articolo 36 della Costituzione


La Corte di Cassazione è intervenuta in una controversia riguardante il diritto di un lavoratore a percepire una retribuzione adeguata, in linea con i principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. La vicenda trae origine da un disaccordo tra un lavoratore e la società cooperativa per cui prestava servizio, in merito al livello retributivo applicato.
Il lavoratore, in sostanza, lamentava che il trattamento economico ricevuto, inquadrato nel livello D del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, non fosse conforme ai parametri costituzionali di proporzionalità e sufficienza. In particolare, il lavoratore riteneva che la retribuzione dovesse essere equiparata a quella prevista per il livello D1 del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati, o, in subordine, ad altri CCNL di settori affini.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto le ragioni del lavoratore, ritenendo non conforme ai parametri dell'articolo 36 della Costituzione il trattamento retributivo applicato. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione, basandosi sul presupposto che l'applicazione del CCNL di settore, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, conferisse una presunzione di adeguatezza alla retribuzione, escludendo la possibilità di un sindacato giudiziale.
La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha cassato la sentenza d'appello, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di salario minimo costituzionale. In primo luogo, la Corte ha sottolineato che l'articolo 36 della Costituzione garantisce due diritti distinti: quello a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e quello a una retribuzione sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che la presunzione di adeguatezza della retribuzione stabilita dai CCNL non è assoluta, ma relativa, e può essere superata qualora il giudice accerti, nel caso concreto, una violazione dei principi di proporzionalità e sufficienza. In tal caso, il giudice ha il potere-dovere di disapplicare il trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo e di determinare una retribuzione conforme ai parametri costituzionali.
La Corte ha anche chiarito che, ai fini della valutazione di adeguatezza della retribuzione, il giudice può fare riferimento a diversi parametri, tra cui i contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe, gli indicatori economici e statistici, e le indicazioni provenienti dall'ordinamento europeo e internazionale, come la direttiva UE sui salari minimi adeguati.
Infine, la Cassazione ha sottolineato che il giudice, nell'esercizio del suo potere di determinazione del giusto salario, deve operare con prudenza e rispetto nei confronti dell'autonomia collettiva, ma non può abdicare al suo compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, tra cui il diritto a una retribuzione dignitosa.
La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione del caso, attenendosi ai principi di diritto enunciati.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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