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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 2922/2023 del 31-01-2023

principi giuridici

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa, modificativa delle indicazioni contenute nella dichiarazione originaria, il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, relativamente alle modifiche apportate, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

L'obbligo di conservazione della dichiarazione integrativa e dei relativi documenti, unitamente al potere dell'Amministrazione finanziaria di richiederne l'esibizione, ai sensi degli artt. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, fonda l'autonoma decorrenza dei termini per l'accertamento a partire dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Dichiarazione Integrativa e Termini di Decadenza nell'Accertamento Tributario


La pronuncia in esame affronta la questione della decorrenza dei termini di decadenza per l'accertamento tributario nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa. La vicenda trae origine da una cartella di pagamento emessa dall'### delle Entrate a seguito di un controllo automatizzato relativo al ### Unico 2006, per l'anno d'imposta 2005, come integrato da una dichiarazione successiva presentata nel 2007.
Il contribuente impugnava la cartella, eccependo la decadenza dell'### per tardività della notifica, avvenuta nel 2010. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale accoglievano il ricorso del contribuente, ritenendo che l'### fosse decaduta dal potere accertativo. I giudici di secondo grado avevano fatto decorrere il termine di decadenza dalla data di presentazione della dichiarazione originaria, relativa all'anno 2005.
L'### delle Entrate ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione delle norme in materia di decadenza e l'omessa pronuncia sulla necessità di considerare, quale dies a quo per la decorrenza dei termini, la data di presentazione della dichiarazione integrativa.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'###, affermando che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa modificativa di quella originaria, il termine per l'accertamento deve decorrere necessariamente dalla dichiarazione emendativa. I giudici di legittimità hanno richiamato un precedente orientamento della Corte, che aveva già evidenziato l'irragionevolezza di una diversa soluzione, in quanto l'applicazione del termine di decadenza a partire dalla dichiarazione originaria eroderebbe il tempo concesso all'### per effettuare i necessari controlli e notificare le cartelle di pagamento, soprattutto nel caso in cui la dichiarazione integrativa fosse presentata a ridosso del termine di decadenza.
La Corte ha inoltre sottolineato che l'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, che disciplina le dichiarazioni integrative, prevede l'obbligo di conservazione della dichiarazione e dei relativi documenti, nonché il potere dell'### di chiederne l'esibizione. Tali disposizioni, secondo la Corte, fondano l'esistenza di un'autonoma decorrenza dei termini a partire proprio dalla dichiarazione integrativa.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, affinché quest'ultima, in diversa composizione, riesamini la questione tenendo conto del principio di diritto affermato, ovvero che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, occorre fare riferimento alla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente e alle indicazioni in essa contenute.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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