CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 30124/2023 del 30-10-2023
principi giuridici
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione.
Il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Sospensione Feriale e Termini Processuali: Un'Applicazione Rigorosa del Principio
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Il Comune, soccombente in primo grado dinanzi al Giudice di Pace, aveva proposto appello avverso la sentenza. Il Tribunale adito, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo applicabile il rito del lavoro e, conseguentemente, il termine "lungo" di sei mesi per l'impugnazione. Secondo il Tribunale, tale termine, in assenza di notifica della sentenza, decorreva dalla data di pubblicazione della stessa e, tenuto conto di tale data, l'appello era stato notificato e depositato tardivamente.
Il Comune ha quindi impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione delle norme relative alla sospensione feriale dei termini processuali. In particolare, il Comune sosteneva che il Tribunale non avesse correttamente considerato il periodo di sospensione feriale, il che avrebbe comportato uno slittamento del termine per impugnare.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata considerazione della sospensione feriale. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui, qualora il deposito della sentenza avvenga durante il periodo di sospensione feriale, il decorso del termine per impugnare è differito alla fine di detto periodo. Il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale deve essere computato nel novero dei giorni concessi dal termine, non costituendo l'inizio del decorso, ma la semplice prosecuzione.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale, in diversa composizione, affinché si pronunci nuovamente sulla questione, tenendo conto del corretto computo dei termini processuali alla luce della normativa sulla sospensione feriale. La decisione della Suprema Corte si pone in linea con la consolidata giurisprudenza in materia, ribadendo l'importanza del rispetto delle norme processuali e la necessità di una corretta applicazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.