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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 31975/2023 del 17-11-2023

principi giuridici

In tema di risarcimento dei danni riconducibili all'azione esperita ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., il risarcimento deve comprendere non solo le spese sopportate per ovviare temporaneamente agli inconvenienti accertati, ma anche quelle che consentano l'eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati, in modo da garantire il pieno e stabile godimento del bene oggetto del contratto e la sua effettiva corrispondenza alla struttura e alla destinazione concordate.

La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni o limitazioni, ponendo l'art. 1668, comma 1, c.c. a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi.

Il committente che agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 c.c. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell'opera non è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria, con la conseguenza che, assolto da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera sia stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa a essa non imputabile.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vizi in Appalto e Risarcimento Integrale: Necessaria Eliminazione Definitiva dei Difetti Costruttivi


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a vizi riscontrati in un capannone industriale prefabbricato, oggetto di un contratto di appalto. La vicenda trae origine da una domanda di risarcimento danni presentata dalla committente nei confronti dell'appaltatrice, a causa di difetti costruttivi che causavano infiltrazioni.
In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, in virtù di una clausola compromissoria che devolveva la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale. Quest'ultimo, adito successivamente, aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo un risarcimento inferiore a quanto richiesto.
La committente aveva quindi impugnato il lodo arbitrale, lamentando la mancata condanna dell'appaltatrice all'eliminazione di tutti i vizi a sue spese, con particolare riferimento al rifacimento del manto di copertura. La Corte d'Appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo che il lodo avesse correttamente condannato l'appaltatrice al pagamento delle spese già sostenute per le riparazioni, ritenute sufficienti ad eliminare i vizi.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte, a seguito del ricorso della committente, la quale ha denunciato la violazione delle norme in materia di risarcimento del danno e di onere della prova.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il risarcimento dei danni derivanti da vizi dell'opera deve comprendere non solo le spese per ovviare temporaneamente agli inconvenienti, ma anche quelle necessarie per l'eliminazione definitiva dei difetti costruttivi. In altre parole, il risarcimento deve garantire il pieno e stabile godimento del bene, assicurandone la conformità alla struttura e alla destinazione concordate.
La Corte ha inoltre precisato che, in tema di responsabilità contrattuale dell'appaltatore, la colpa di quest'ultimo è presunta, con la conseguenza che, una volta provata l'esistenza dei difetti da parte del committente, spetta all'appaltatore dimostrare che la cattiva esecuzione dell'opera è dipesa da cause a lui non imputabili.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la committente aveva fornito, attraverso una relazione tecnica, la prova degli interventi necessari per il ripristino integrale del manto di copertura, al fine di eliminare definitivamente i vizi costruttivi. La Corte d'Appello, pertanto, aveva erroneamente ritenuto sufficienti gli interventi di mera riparazione, nonostante la persistenza delle infiltrazioni.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché, in diversa composizione, si uniformasse al principio di diritto enunciato e provvedesse ad un nuovo esame della vicenda.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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