CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 3215/2023 del 02-02-2023
principi giuridici
In materia di arbitrato, l'eccezione di non arbitrabilità della controversia, fondata sulla natura di rapporto di lavoro parasubordinato ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., può essere fatta valere in ogni tempo, entro i termini di impugnazione del lodo, non operando la preclusione di cui all'art. 817, comma 2, c.p.c.
In materia di arbitrato, ai sensi dell'art. 806, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dopo la riforma di cui alla legge n. 40/2006, le controversie in materia di lavoro possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto dalla legge o da contratti o accordi collettivi di lavoro.
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testo integrale
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sintesi e commento
Arbitrato e rapporti di lavoro parasubordinato: limiti alla compromettibilità e validità della clausola compromissoria
La Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante l'impugnazione di un lodo arbitrale, originato da una controversia tra una struttura sanitaria privata e un professionista operante nel settore medico. La vicenda trae origine da un contratto di prestazione d'opera stipulato nel 2012, contenente una clausola compromissoria. A seguito di disaccordi, il professionista aveva adito il collegio arbitrale lamentando inadempimenti contrattuali e chiedendo un risarcimento danni per l'asserita estromissione illegittima dalle sue funzioni. La società sanitaria, dal canto suo, aveva avanzato domanda riconvenzionale. Il collegio arbitrale aveva respinto le domande del professionista, accogliendo parzialmente la sua pretesa relativa ai compensi dovuti.
La Corte d'Appello, investita dell'impugnazione del lodo, ha dichiarato la nullità dello stesso per invalidità della clausola compromissoria. I giudici di secondo grado hanno riqualificato il rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro parasubordinato, ovvero una collaborazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale. Tale qualificazione ha portato la Corte a ritenere che la controversia rientrasse nell'ambito delle materie non compromettibili in arbitri, in assenza di specifiche previsioni legislative o contrattuali che lo consentissero.
La società sanitaria ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando la violazione delle norme in materia di arbitrato e la ricostruzione del rapporto di lavoro come parasubordinato. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare, la Corte ha evidenziato che l'eccezione di non arbitrabilità della controversia poteva essere sollevata in ogni tempo, entro i termini di impugnazione del lodo, e che la mera sottoscrizione della clausola compromissoria nel contratto d'opera professionale non ne sanava l'invalidità, in quanto le controversie in materia di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o da contratti collettivi. Inoltre, la Corte ha ritenuto generica la contestazione relativa alla qualificazione del rapporto come parasubordinato, non essendo stati specificati i canoni di ermeneutica contrattuale asseritamente violati.
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