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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 32439/2023 del 22-11-2023

principi giuridici

Il contratto atipico di mantenimento, con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Contratto di Vitalizio Assistenziale: Necessaria Valutazione Economica delle Prestazioni per Accertare l'Alea


La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa a un contratto di vitalizio assistenziale, focalizzandosi sull'elemento dell'alea e sulla necessità di una valutazione economica delle prestazioni per accertarne l'esistenza.
La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da una persona, erede di una defunta, volta ad accertare la nullità, inefficacia, simulazione o risoluzione per inadempimento di un contratto di vitalizio assistenziale stipulato tra la madre e il fratello. In base a tale contratto, la madre aveva ceduto al figlio la proprietà di alcuni immobili, in cambio dell'obbligo di assistenza materiale e spirituale per tutta la durata della sua vita. Il tribunale di primo grado aveva respinto la domanda, decisione confermata dalla Corte d'Appello. Quest'ultima aveva ritenuto sussistente l'alea nel contratto, data l'età della vitaliziata (79 anni) e il suo stato di salute apparentemente buono al momento della stipula, nonché l'adempimento da parte del figlio dell'obbligazione di assistenza.
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello, lamentando, tra l'altro, l'omesso esame di fatti decisivi in relazione alla mancanza di alea e alla possibile dissimulazione di una donazione. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo errata l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui la prestazione del vitaliziante dovesse ritenersi svincolata da un'esatta quantificazione economica.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il contratto atipico di mantenimento (o vitalizio alimentare o assistenziale) è caratterizzato dall'alea, la cui sussistenza va accertata comparando le prestazioni sulla base di dati omogenei, ovvero capitalizzando la rendita reale del bene trasferito e le rendite e utilità periodiche dovute dal vitaliziante. Tale comparazione deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto e al grado di incertezza esistente in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitaliziato.
Secondo la Suprema Corte, è essenziale la patrimonialità della prestazione dovuta dal vitaliziante, ovvero la sua suscettibilità di valutazione economica, in quanto corrispettivo della prestazione del vitaliziato. L'alea, elemento caratterizzante il contratto, è essa stessa di natura economica e postula la comparazione dei valori delle prestazioni.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui, nel contratto atipico di mantenimento, l'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, deve essere suscettibile di valutazione economica, al fine di comparare, in termini di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute dal vitaliziante.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del principio di diritto enunciato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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