CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 34251/2023 del 06-12-2023
principi giuridici
L'obbligazione risarcitoria per equivalente, avendo ad oggetto una somma di denaro, è divisibile e non dà luogo a solidarietà del credito dal lato attivo, salvo che la solidarietà non risulti espressamente dalla legge o dal titolo.
Nel caso di successione nel processo ex art. 110 c.p.c., il litisconsorzio necessario tra i coeredi del debitore non determina una responsabilità solidale per i debiti ereditari, i quali rimangono parziari, gravando su ciascun coerede in proporzione alla quota ereditaria spettante.
La riproposizione in appello, ex art. 346 c.p.c., delle eccezioni rimaste assorbite in primo grado deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
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testo integrale
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sintesi e commento
Ripartizione delle Responsabilità e Prescrizione del Diritto al Risarcimento: Un'Analisi della Pronuncia
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda riguardante la realizzazione di una sopraelevazione su un edificio preesistente e i conseguenti danni strutturali. La controversia, protrattasi per anni, ha visto contrapporsi i proprietari della sopraelevazione, l'istituto di credito proprietario di locali all'interno dell'edificio e i progettisti dell'opera.
Il fatto, in sintesi, riguarda una domanda giudiziale promossa dai proprietari della sopraelevazione per accertare la legittimità dell'opera sotto vari profili (statico, sismico e urbanistico). Contestualmente, veniva chiesto di accertare la responsabilità dell'istituto di credito per il peggioramento delle condizioni statiche dell'edificio, causato da lavori eseguiti nei propri locali. L'istituto di credito, a sua volta, contestava la legittimità della sopraelevazione e ne chiedeva la demolizione, oltre al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, veniva disposta una perizia tecnica d'ufficio (CTU) per accertare le cause dei danni e le relative responsabilità. Parallelamente, uno dei proprietari della sopraelevazione promuoveva un autonomo giudizio nei confronti del progettista dell'opera, chiedendo il risarcimento dei danni per responsabilità professionale, a cui aderiva un altro comproprietario. I due giudizi venivano riuniti.
Il Tribunale, in primo grado, dichiarava l'illegittimità della sopraelevazione e ordinava la realizzazione di opere di consolidamento, ripartendone i costi tra i proprietari della sopraelevazione e l'istituto di credito. Accoglieva, inoltre, la domanda risarcitoria di uno solo dei proprietari della sopraelevazione nei confronti degli eredi del progettista. La Corte d'Appello, in riforma parziale della sentenza di primo grado, confermava la declaratoria di illegittimità della sopraelevazione, ripartendo la responsabilità tra le parti. Successivamente, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto contro tale decisione. In un secondo momento, la Corte d'Appello accoglieva l'appello principale dell'istituto di credito e rigettava l'appello incidentale di uno dei proprietari della sopraelevazione, ritenendo prescritta la sua pretesa risarcitoria nei confronti degli eredi del progettista.
La questione giunta all'attenzione della Suprema Corte riguardava, da un lato, la corretta interpretazione del giudicato formatosi sulla ripartizione delle responsabilità e, dall'altro, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato da uno dei proprietari della sopraelevazione nei confronti degli eredi del progettista.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla violazione del giudicato, per mancata riproduzione integrale della sentenza di cui si contestava l'efficacia preclusiva. Ha, invece, accolto il motivo di ricorso concernente la prescrizione del diritto al risarcimento, rilevando che la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto prescritta la domanda risarcitoria proposta da uno dei proprietari della sopraelevazione nei confronti degli eredi del progettista, in quanto questi ultimi non avevano riproposto in appello l'eccezione di prescrizione non esaminata in primo grado. La Suprema Corte ha chiarito che, in mancanza di una specifica riproposizione dell'eccezione di prescrizione in appello, la decisione della Corte territoriale si configurava come ultra petita.
La Corte ha, inoltre, escluso la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, derivante dall'inadempimento del contratto d'opera professionale, e ha, di conseguenza, negato l'estendibilità dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda proposta da uno dei comproprietari anche in favore degli altri.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto prescritta la domanda risarcitoria di uno dei proprietari della sopraelevazione, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame della questione.
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