CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 347/2023 del 10-01-2023
principi giuridici
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento.
L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. è opponibile quando sussista un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e la non contrarietà a buona fede dell'eccezione da parte di colui che la solleva.
La pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore, se questi prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione cui accede la clausola penale, sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile o risulti comunque giustificato, in relazione all'exceptio inadimplenti contractus, dall'inadempienza dell'altra parte.
Il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi in caso di sopravvenuta onerosità dei costi, non prevedibile al tempo della conclusione del contratto, essendo un elemento naturale del contratto medesimo, opera anche se non sia stato espressamente ribadito in occasione della sua stipulazione, ferma peraltro la facoltà delle parti di accordarsi per la sua esclusione o per una diversa disciplina della revisione dei prezzi, in presenza delle condizioni oggettive previste dall'art. 1664, primo comma, c.c.
Ricadono nell'ambito dei lavori extracontrattuali le seguenti tre categorie di interventi: a) i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con l'originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta; b) i lavori che incidono in modo così radicale sull'opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioè l'essenza, a cui fa riferimento l'art. 1661, secondo comma, c.c.; c) le opere modificative richieste, allorquando l'opera appaltata sia stata già ultimata e accettata.
Benché nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, sia necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma, tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
L'eventuale accordo dei consulenti di parte e di quello d'ufficio su determinati punti di fatto non vincola il giudice, il cui apprezzamento, al riguardo, resta sempre sovrano.
La sospensione dei lavori, a cura dell'assuntore, dipendente da fattori imputabili a colpa del committente, preclude la risoluzione di diritto del contratto conseguente alla manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, la quale postula che l'inadempimento dedotto sia imputabile a colpa dell'inadempiente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Appalto: la revisione dei prezzi e l'eccezione di inadempimento
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda relativa a un contratto di appalto, focalizzandosi in particolare sulla revisione dei prezzi e sull'eccezione di inadempimento.
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice nei confronti di un committente per il mancato pagamento del residuo corrispettivo relativo a lavori eseguiti in un albergo. Il committente si opponeva al decreto, chiedendo a sua volta la restituzione di somme indebitamente percepite dall'appaltatrice e il pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il committente al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta. La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, rigettando l'appello del committente.
La questione giungeva quindi dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso del committente. I giudici di legittimità hanno esaminato diversi aspetti della vicenda, tra cui la pretesa violazione degli articoli 1460 e 1218 del codice civile in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale del committente, volta al pagamento della penale per il ritardo. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, evidenziando che i lavori erano proseguiti oltre il termine originariamente pattuito senza che il committente avesse sollevato contestazioni e che il ritardo era dipeso da cause riconducibili al committente stesso.
Un altro punto cruciale della decisione riguarda la revisione dei prezzi. La Corte ha ritenuto legittima la richiesta di revisione avanzata dall'appaltatrice, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dall'originaria pattuizione e dell'aumento dei costi dei materiali e della manodopera. I giudici hanno sottolineato che il diritto alla revisione dei prezzi opera anche in assenza di una specifica previsione contrattuale, qualora si verifichino aumenti di costo non prevedibili al momento della stipula del contratto.
La Corte ha inoltre esaminato la questione dei lavori extra-contratto, ritenendo che le opere aggiuntive richieste dal committente rientrassero nella categoria dei lavori extracontrattuali, in quanto attinenti a locali della struttura alberghiera diversi da quelli contemplati nell'originario contratto.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, sottolineando che tale accertamento rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.