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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 3532/2023 del 06-02-2023

principi giuridici

Costituisce elemento discretivo essenziale per la classificazione doganale delle fotocamere digitali con doppia funzione (registrazione video e immagini fisse) alternativamente tra la sottovoce NC 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, contenute nell'allegato I del Reg. n. 2658/87/CEE del Consiglio del 23 luglio 1987 e s.m., la qualità (risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più)) e la durata (ininterrotta di almeno 30 minuti di singola sequenza video) della registrazione video, mentre, nel raffronto tra le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, è applicabile quest'ultima solo se le macchine possano registrare file video e audio anche da fonti diverse dall'obbiettivo della videocamera.

Per qualificare un oggetto come "parte" ai fini della classificazione doganale, non è sufficiente che la macchina non possa adempiere le funzioni cui è destinata senza tale oggetto, ma è necessario che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina sia condizionato da detto oggetto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Classificazione doganale di fotocamere digitali e accessori: criteri distintivi e requisiti essenziali


La sentenza in esame verte sulla corretta classificazione doganale di fotocamere digitali compatte, commercializzate con un determinato marchio, e dei relativi accessori. L'### delle dogane e dei monopoli aveva emesso un avviso di rettifica, a seguito di una revisione dell'accertamento di una dichiarazione doganale di importazione, riclassificando la merce dalla voce NC 8525 80 30 (fotocamere digitali, in esenzione di dazio) alla voce NC 8525 80 99 (altre fotocamere digitali, con dazio al 14%). Tale riclassificazione era motivata dalla presunta natura di "action cam" dei beni, apparecchi portatili a batteria per la cattura e registrazione di immagini statiche e video. Contestualmente, l'### aveva rettificato la classificazione degli accessori, ritenendoli non "parti" della merce e classificandoli in relazione alla materia di cui erano composti (NC ### 90, altri lavori di materie plastiche, aliquota al 6,5%) anziché nella voce NC 8529 902 0 00 (parti, aliquota al 6,5%).
La vicenda è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito del rigetto, da parte della ### tributaria regionale, dell'appello dell'### avverso la sentenza di primo grado favorevole alle società importatrici. La CTR aveva ritenuto corretta la classificazione originaria operata nella dichiarazione doganale, rilevando, quanto agli accessori, la loro natura di prodotti serventi, destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'###, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ripercorso la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di classificazione doganale, ribadendo che il criterio decisivo è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive dei beni, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli.
Con riferimento alla distinzione tra fotocamere digitali e videocamere digitali, la Corte ha precisato che entrambe le tipologie di macchinari sono in grado di registrare, rispettivamente, immagini fisse o video, sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili. Tuttavia, per le fotocamere, la registrazione video non si accompagna, di norma, alla funzione di zoom ottico, che è invece sempre possibile utilizzare per le videocamere. Inoltre, le fotocamere possono anche essere in grado di registrare video, ma si deve trattare di video a limitata risoluzione e di breve durata.
La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto: "Costituisce elemento discretivo essenziale per la classificazione doganale delle fotocamere digitali con doppia funzione (registrazione video e immagini fisse) alternativamente tra la sottovoce NC 8525 80 30 e le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, contenute nell'allegato I del ### n. 2658/87/CEE del ### del 23 luglio 1987 e s.m., la qualità (risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più)) e la durata (ininterrotta di almeno 30 minuti di singola sequenza video) della registrazione video, mentre, nel raffronto tra le sottovoci NC 8525 80 91 e NC 8525 80 99, è applicabile quest'ultima solo se le macchine possano registrare file video e audio anche da fonti diverse dall'obbiettivo della videocamera".
Quanto alla classificazione degli accessori, la Corte ha ribadito che, per poter qualificare un oggetto come "parte", non è sufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempiere le funzioni cui è destinata, ma occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina sia condizionato da detto oggetto. Pertanto, il mero fatto che gli accessori siano "serventi destinati “esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528”" non giustifica la loro classificazione nella voce 8529 90 20, dovendosi invece valutare se detti articoli siano indispensabili e condizionino, sul piano meccanico od elettrico, il funzionamento degli apparecchi digitali importati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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