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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 3778/2023 del 08-02-2023

principi giuridici

Nel giudizio di regolamento di competenza, il divieto di deposito di atti e documenti non prodotti nella fase di merito trova applicazione anche quando siano relativi a circostanze sopravvenute.

In tema di competenza territoriale, ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c. in relazione ad un'obbligazione risarcitoria illiquida, rileva il domicilio del debitore e non quello del creditore.

L'art. 104 c.p.c. consente la deroga alla competenza per territorio derogabile qualora sussista il foro territoriale rispetto ad una delle domande cumulate, permettendo la trattazione anche delle altre.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Competenza Territoriale e Azioni Risarcitorie: Individuazione del Foro Competente


La pronuncia in esame trae origine da un procedimento giudiziario complesso, scaturito da una triplice domanda avanzata da una formazione politica nei confronti di diversi soggetti. La controversia verteva principalmente sulla richiesta di restituzione di una somma di denaro, originariamente destinata a finanziamenti elettorali, che si assumeva fosse stata illecitamente acquisita da un'altra associazione e successivamente trasferita a un'ulteriore entità. A tale domanda si affiancavano richieste di risarcimento danni non patrimoniali, derivanti da presunte accuse diffamatorie, e di accertamento di un conflitto di interessi.
Il Tribunale adito in primo grado ha declinato la propria competenza territoriale, ritenendo più appropriato il foro di un'altra città. Tale decisione si fondava su una complessa analisi dei criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile, in particolare con riferimento al luogo di residenza dei convenuti, al luogo di insorgenza dell'obbligazione e al luogo in cui la stessa doveva essere adempiuta.
In particolare, il giudice di prime cure ha riqualificato la domanda principale, originariamente prospettata come ripetizione di indebito o azione revocatoria, in un'azione risarcitoria. Tale qualificazione ha avuto un impatto determinante sull'individuazione del foro competente, in quanto, trattandosi di obbligazione risarcitoria illiquida, il giudice ha ritenuto rilevante non il domicilio del creditore, bensì quello del debitore. Inoltre, il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'articolo del codice di procedura civile che prevede la possibilità di derogare alla competenza territoriale in caso di pluralità di domande connesse, in quanto non sussisteva un valido criterio di collegamento con il foro originariamente adito per la domanda principale.
Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per regolamento di competenza, contestando la violazione di diverse norme del codice di procedura civile e lamentando un'errata valutazione delle circostanze di fatto. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale. I giudici di legittimità hanno sottolineato come le argomentazioni del ricorrente non si confrontassero adeguatamente con le motivazioni espresse dal giudice di merito, il quale aveva compiutamente esaminato le diverse questioni sollevate. In particolare, la Corte ha condiviso la qualificazione della domanda principale come azione risarcitoria e ha confermato la rilevanza del domicilio del debitore ai fini dell'individuazione del foro competente.
La Suprema Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui il divieto di deposito, nel giudizio di cassazione, di atti e documenti non prodotti nella fase di merito trova applicazione anche nel procedimento per regolamento di competenza, pure quando siano relativi a circostanze sopravvenute.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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