CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 4092/2023 del 09-02-2023
principi giuridici
Il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., acquisito dal coniuge superstite in forza di legato legale, è opponibile al creditore che abbia pignorato la piena proprietà del bene ereditario e ai creditori intervenuti, senza che sia necessaria la trascrizione del diritto stesso.
Il pignoramento che colpisca un diritto di proprietà in misura maggiore rispetto a quello effettivamente spettante al debitore esecutato non è nullo, ma deve essere limitato alla quota di nuda proprietà o alla proprietà gravata dal diritto reale di godimento di cui l'esecutato sia titolare.
testo integrale
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sintesi e commento
Opponibilità del diritto di abitazione del coniuge superstite e limiti del pignoramento immobiliare
La Suprema Corte si è pronunciata in merito all'opponibilità del diritto di abitazione del coniuge superstite, previsto dall'articolo 540, comma 2, del codice civile, in relazione ad un pignoramento immobiliare. La vicenda trae origine dall'opposizione presentata da una donna avverso il pignoramento di una quota di un immobile, pervenuto in successione al suo coerede, sul presupposto che l'immobile fosse stato adibito a residenza familiare e che, pertanto, ella fosse titolare del diritto di abitazione sull'intero bene.
Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'Appello aveva riformato la decisione, dichiarando l'opponibilità del diritto di abitazione alla procedura esecutiva. Contro tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, nel decidere la controversia, ha ribadito che il diritto di abitazione, in quanto legato ex lege, si acquista al momento dell'apertura della successione e si trasmette automaticamente al coniuge superstite. Ha inoltre precisato che, in caso di successiva esecuzione forzata sull'immobile, il diritto di abitazione è opponibile al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, anche in assenza di trascrizione.
Tuttavia, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale, rilevando che la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto che l'esistenza del diritto di abitazione non impedisse l'espropriazione forzata e la vendita della piena proprietà dell'immobile. La Suprema Corte ha chiarito che, in presenza del diritto di abitazione, il diritto dell'erede debitore esecutato deve essere considerato come nuda proprietà o, quanto meno, come proprietà limitata.
Di conseguenza, il pignoramento non è nullo, ma deve essere limitato al diritto minore di cui l'esecutato è titolare, ovvero alla nuda proprietà. La procedura esecutiva deve avere ad oggetto tale minore estensione, e l'opposizione del terzo deve essere accolta in tal senso, con declaratoria di nullità del pignoramento e degli atti successivi limitatamente alla parte in cui colpiscono la piena proprietà del bene.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato l'illegittimità del pignoramento per la parte eccedente la nuda proprietà dell'immobile. Ha inoltre disposto una nuova pronuncia sulle spese di lite, compensandole parzialmente in ragione della novità della questione.