CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 4299/2023 del 13-02-2023
principi giuridici
La formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita dopo il 1° gennaio 1983, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
La determinazione del concreto risarcimento del danno da inadempimento statuale delle direttive comunitarie non self executing spetta ai singoli Stati, i quali non hanno l'obbligo di procedere a tale determinazione riconoscendo il danno nella misura di quanto, adempiendo tardivamente, hanno riconosciuto "a regime", ma hanno solo l'obbligo di riconoscere il danno in una misura che possa dirsi effettiva.
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testo integrale
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sintesi e commento
Specializzazioni mediche ante 1991: il diritto alla remunerazione e i limiti del giudicato
La pronuncia in commento affronta la complessa questione del diritto alla remunerazione per i medici specializzandi che hanno frequentato corsi di specializzazione medica prima del recepimento delle direttive comunitarie in materia, avvenuto con il d.lgs. n. 257/1991. La vicenda trae origine da un'azione promossa da un gruppo di medici nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo recepimento delle direttive europee che imponevano la remunerazione dei corsi di specializzazione.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva invece riconosciuto il diritto alla remunerazione, distinguendo tra i medici che avevano iniziato i corsi prima e dopo il 10 gennaio 1983, data spartiacque individuata per il calcolo delle somme dovute.
Avverso la sentenza d'appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti hanno proposto ricorso per cassazione, articolando diverse censure. In particolare, è stato contestato il riconoscimento del diritto alla remunerazione anche per i medici che avevano iniziato i corsi prima del 1982, in contrasto con la più recente giurisprudenza europea. Inoltre, è stata sollevata la questione della mancata inclusione di alcune specializzazioni mediche nell'elenco previsto dalla normativa europea, nonché l'esistenza di precedenti giudicati che avrebbero già definito le posizioni di alcuni dei medici coinvolti.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai singoli Ministeri, in quanto non risultavano soccombenti nel giudizio di merito. Quanto al ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte lo ha rigettato, aderendo all'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui il diritto alla remunerazione sussiste anche per i medici che hanno iniziato i corsi prima del 1982, purché la specializzazione sia stata conseguita dopo il 1° gennaio 1983.
La Corte ha altresì ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata inclusione di alcune specializzazioni nell'elenco previsto dal d.m. 31 ottobre 1991, rilevando che la questione non era stata adeguatamente riproposta in appello. Analogamente, sono state ritenute inammissibili le censure relative alle specifiche posizioni di alcuni medici, in quanto prospettavano errori revocatori o violazioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche la censura relativa all'esistenza di precedenti giudicati, in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva prodotto alcuna attestazione della cancelleria attestante l'effettivo passaggio in giudicato delle sentenze invocate.
I medici hanno proposto ricorso incidentale, lamentando che la ### di merito avesse liquidato in loro favore, per ciascun anno di corso, la somma di euro 6.713,94 di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché la maggior somma di lire 21.500.000 fissata dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in quanto il provvedimento impugnato aveva deciso la questione in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
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