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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 4561/2023 del 14-02-2023

principi giuridici

L'amministratore di condominio, in quanto mandatario alla gestione e amministrazione dei beni comuni e rappresentante dei condomini verso l'esterno nei limiti delle sue attribuzioni, risponde per atti propri, commissivi o omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai singoli condomini, non potendo essergli imputata a titolo di responsabilità solidale la violazione amministrativa commessa da questi ultimi.

La responsabilità solidale dell'amministratore di condominio, ex art. 6 legge n. 689/1981, non può fondarsi sulla mera gestione del bene comune, difettando in capo all'amministratore la titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto o godimento sulla cosa servita o destinata a commettere l'illecito.

L'obbligo di custodia e corretta utilizzazione dei contenitori dei rifiuti assegnati al condominio, previsto dai regolamenti comunali, fonda una responsabilità diretta dell'amministratore per il mancato o non corretto adempimento di tali doveri, non una responsabilità solidale per le violazioni commesse dai singoli condomini nell'utilizzo dei contenitori stessi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità dell'Amministratore di Condominio e Violazioni in Materia di Rifiuti: Una Chiarificazione Giurisprudenziale


La pronuncia in esame affronta un tema di rilevante interesse pratico, relativo alla responsabilità dell'amministratore di condominio in caso di violazioni del regolamento comunale in materia di gestione dei rifiuti. La vicenda trae origine da sanzioni pecuniarie irrogate da un Comune a un condominio e al suo amministratore, a seguito del riscontro, da parte degli addetti al servizio di raccolta, di irregolarità nel conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori condominiali destinati alla raccolta differenziata.
Il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo sussistente una responsabilità solidale tra il condominio e il suo amministratore, fondata sull'obbligo di custodia dei contenitori dei rifiuti, collocati in aree di proprietà condominiale. Tale responsabilità, secondo il Tribunale, non veniva meno per la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ribaltato la decisione del Tribunale, fornendo importanti chiarimenti in merito alla portata della responsabilità dell'amministratore di condominio. Preliminarmente, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal condominio, in quanto la sentenza impugnata aveva già statuito la sua carenza di legittimazione ad agire, non avendo impugnato tale specifica statuizione.
Nel merito, la Corte ha censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui l'amministratore di condominio sarebbe responsabile solidalmente degli atti illeciti posti in essere dai singoli condomini. La Corte ha precisato che l'amministratore, in quanto mandatario dei condomini per la gestione dei beni comuni, risponde esclusivamente per atti propri, commissivi od omissivi, compiuti nell'esercizio delle sue specifiche attribuzioni, e non per le condotte individuali dei condomini.
Inoltre, la Corte ha escluso che la responsabilità solidale dell'amministratore possa derivare dall'articolo 6 della legge numero 689 del 1981, che prevede la responsabilità del proprietario o titolare di diritti reali sul bene utilizzato per commettere l'illecito, in quanto l'amministratore, pur gestendo il bene comune, non ne ha la disponibilità materiale.
Infine, la Corte ha precisato che l'obbligo di custodia e corretta utilizzazione dei contenitori dei rifiuti, previsto dal regolamento comunale, non implica una responsabilità solidale dell'amministratore per le violazioni commesse dai condomini, ma configura una responsabilità diretta per il mancato adempimento dei propri specifici doveri di vigilanza e controllo.
In definitiva, la Corte ha affermato che l'amministratore di condominio non può essere ritenuto responsabile, per il solo fatto di rivestire tale carica, delle violazioni in materia di rifiuti commesse dai condomini, salvo che sia dimostrata una sua responsabilità diretta, per aver materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni. Accogliendo il ricorso, la Corte ha annullato le determinazioni dirigenziali emesse nei confronti dell'amministratore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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