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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 501/2023 del 11-01-2023

principi giuridici

L'accertamento con metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 è legittimo, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, qualora l'antieconomicità del comportamento del contribuente, non adeguatamente giustificato, renda intrinsecamente inattendibili le scritture contabili, gravando sul contribuente l'onere di fornire le necessarie spiegazioni.

Nel giudizio tributario, qualora l'### contesti l'antieconomicità di un comportamento del contribuente, incombe su quest'ultimo l'onere di fornire le necessarie spiegazioni, in difetto delle quali è legittimo l'accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento Induttivo e Onere della Prova: Il Caso della Ristorazione Antieconomica


La pronuncia in esame affronta il tema dell'accertamento induttivo dei redditi, con particolare riferimento al settore della ristorazione. La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi dall'### delle ### a seguito di una ricostruzione induttiva dei redditi di un contribuente, operante nel settore della ristorazione, per le annualità 2006 e 2007. L'### aveva applicato una percentuale di ricarico sul costo del venduto, ritenuta congrua in base a dati rilevati da imprese operanti nel medesimo settore in condizioni di normale gestione economica.
Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo il reddito accertato per il valore di merci distrutte. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale, riformando la decisione di primo grado, aveva annullato integralmente l'accertamento, ritenendo che l'### avesse errato nell'applicazione della percentuale di ricarico e che gli atti impugnati fossero carenti di motivazione, non avendo specificato le imprese di riferimento né le verifiche effettuate.
L'### delle ### ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 54 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'articolo 2697 del codice civile. L'### sosteneva che gli avvisi di accertamento erano scaturiti da un'attenta ricostruzione dei ricavi, basata sull'esame delle dichiarazioni presentate dal contribuente, che evidenziavano una gestione antieconomica dell'attività. In particolare, a fronte di costi di diretta imputazione di una certa rilevanza, corrispondevano redditi irrisori, situazione che si protraeva per due periodi d'imposta consecutivi.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'### delle ###, ribadendo il principio secondo cui l'accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, qualora sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata. La Corte ha inoltre sottolineato che, in caso di contestazione dell'antieconomicità di un comportamento da parte dell'###, incombe sul contribuente l'onere di fornire le necessarie spiegazioni.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l'accertamento era fondato sui dati di bilancio che evidenziavano una gestione antieconomica e una illogica gestione aziendale per due periodi d'imposta consecutivi. A fronte di costi di diretta imputazione di una certa rilevanza, corrispondevano redditi irrisori, dati difficilmente giustificabili nel settore in cui operava l'impresa. La Corte ha pertanto ritenuto che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto che vi fosse un difetto di motivazione degli atti impositivi.
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, affinché riesaminasse la vicenda alla luce dei principi sopra esposti.
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testo integrale


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