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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 5068/2023 del 17-02-2023

principi giuridici

L'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea si sostanzia nella comunicazione, in termini non analitici e minuziosi, dell'oggetto essenziale dei temi da esaminare, al fine di consentire una partecipazione consapevole alla deliberazione, senza che sia necessario allegare all'avviso di convocazione la documentazione di riferimento, gravando sul condomino interessato l'onere di attivarsi per visionarla presso l'amministratore.

In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica dell'art. 1124 c.c., con la conseguenza che i proprietari dei piani terreni o seminterrati possono essere esonerati dalla compartecipazione ai relativi contributi condominiali, qualora non fruiscano in concreto dell'inerente servizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità delle Delibere Condominiali: Informazione ai Condomini, Tabelle Millesimali e Ripartizione Spese


La pronuncia in esame affronta diverse questioni relative alla validità delle delibere assembleari condominiali, con particolare attenzione al diritto dei condomini di essere adeguatamente informati, all'approvazione delle tabelle millesimali e alla ripartizione delle spese condominiali.
La vicenda trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare da parte di alcuni condomini, contestando l'approvazione delle tabelle millesimali, la proprietà del lastrico solare, la ripartizione delle spese di pulizia e manutenzione delle scale, lo spostamento dell'autoclave e la rimozione di oggetti depositati in un'area comune. Il Tribunale rigettava integralmente la domanda e la Corte d'Appello confermava la decisione, accogliendo l'impugnazione solo in relazione alla rideterminazione delle spese legali del primo grado.
I condomini ricorrenti lamentavano, in primo luogo, la violazione del loro diritto di essere informati in tempi utili su tutti gli atti e documenti relativi all'approvazione delle tabelle millesimali. La Suprema Corte ha rigettato tale motivo, ribadendo che la legge non impone l'allegazione all'avviso di convocazione di tutti i documenti relativi all'ordine del giorno, essendo sufficiente che quest'ultimo indichi specificamente i punti da trattare. Spetta poi ai condomini interessati richiedere copia dei documenti all'amministratore.
In secondo luogo, i ricorrenti contestavano l'approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali, l'attribuzione della proprietà esclusiva del lastrico solare a un condomino e la ripartizione delle spese relative alle scale. La Corte ha ritenuto opponibile ai ricorrenti il giudicato esterno derivante da una sentenza del Tribunale che accertava l'inesistenza di diritti dei ricorrenti sul lastrico solare, attribuendone la proprietà esclusiva a un altro condomino. Inoltre, ha confermato che, nel regime normativo antecedente alla riforma del 2012, non era necessaria l'unanimità per la modifica delle tabelle millesimali aventi funzione meramente ricognitiva. Quanto alle spese per le scale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui i proprietari dei piani terra o seminterrati possono essere esonerati dalla partecipazione a tali spese qualora non usufruiscano in concreto del servizio.
Infine, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative allo spostamento dell'autoclave, in quanto la delibera impugnata era stata superata da una successiva decisione assembleare, e all'omessa decisione sulla questione della rimozione degli oggetti depositati nel sottoscala, in quanto non risultava che tale questione fosse stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
La Suprema Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la validità della delibera assembleare impugnata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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