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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 5271/2023 del 20-02-2023

principi giuridici

In tema di danno da vacanza rovinata, il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 44 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, concernente il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, ricomprende anche i danni di carattere non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., intesi come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona.

L'omessa pronuncia su una domanda di risarcimento del danno da ritardo aereo, formulata in via autonoma rispetto alla domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata e diversamente disciplinata quanto ai termini prescrizionali, integra un vizio di omessa pronuncia che comporta la cassazione della sentenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vacanza Rovinata: Ampliamento della Tutela Risarcitoria e Termini di Prescrizione


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda relativa a una richiesta di risarcimento danni per "vacanza rovinata", sollevando importanti questioni interpretative in merito alla natura dei danni risarcibili e ai termini di prescrizione applicabili.
La controversia trae origine da un'azione risarcitoria promossa da alcuni viaggiatori nei confronti di una società, a causa di disservizi riscontrati durante un viaggio organizzato, sia per quanto concerne il trasporto che la sistemazione alberghiera. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in sede di appello, aveva ribaltato la decisione, ritenendo il diritto al risarcimento prescritto. Il Tribunale aveva applicato l'articolo del codice del turismo che prevede un termine di prescrizione breve, di un anno, per il risarcimento del danno, interpretando la norma come riferita esclusivamente ai danni fisici e non a quelli morali derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione del pacchetto turistico.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza del Tribunale, accogliendo il ricorso dei viaggiatori. I giudici di legittimità hanno censurato l'interpretazione restrittiva fornita dal giudice di appello, sottolineando come la nozione di "danno alla persona" debba essere intesa in senso ampio, comprensiva non solo dei danni fisici, ma anche dei pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti inviolabili costituzionalmente garantiti.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di vacanza rovinata, riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come pregiudizio al benessere psicofisico conseguente alla mancata realizzazione della finalità turistica del viaggio. Tale diritto, fondato sulla normativa di settore a tutela del consumatore e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, mira a garantire il pieno godimento del viaggio organizzato come occasione di piacere e riposo.
La Cassazione ha inoltre evidenziato l'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui il termine "danno alla persona" debba essere riferito ai soli danni fisici, escludendo quelli morali. Al contrario, la Corte ha affermato che la disposizione che fissa in tre anni il termine prescrizionale per il "danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico" deve essere interpretata nel senso che tra i danni alla persona sono compresi quelli di carattere non patrimoniale, come categoria ampia ed unitaria concernente la lesione di interessi inerenti la persona.
Infine, la Corte ha accolto anche il motivo di ricorso relativo all'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno subito a causa del ritardo aereo, ritenendo tale domanda autonoma e diversamente disciplinata quanto ai termini prescrizionali.
La pronuncia in commento riveste particolare importanza in quanto ribadisce la centralità della tutela del turista in caso di "vacanza rovinata", ampliando la nozione di danno risarcibile e fornendo importanti chiarimenti in merito ai termini di prescrizione applicabili.
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testo integrale


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