CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 532/2023 del 11-01-2023
principi giuridici
Art. 2710 c.c., il quale dispone che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra gli imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, trova applicazione anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita (o insolvente) ove si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato, riguardando le prove, anche in tal caso, un rapporto sorto tra imprenditori e proseguito con le medesime regole.
Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.
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testo integrale
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sintesi e commento
Efficacia probatoria dei libri contabili tra imprenditori e curatela fallimentare: un'analisi della Cassazione
La Suprema Corte si è pronunciata in merito all'efficacia probatoria dei libri contabili regolarmente tenuti da un imprenditore nei confronti della curatela fallimentare, in una controversia originata da un decreto ingiuntivo.
La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore del fallimento di una società, per il pagamento di una somma di denaro. La società opponente contestava il debito, sostenendo di averlo già saldato. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo insufficienti le prove di pagamento fornite. La Corte d'Appello, in secondo grado, riformava parzialmente la decisione, attribuendo valore probatorio alle risultanze del libro giornale vidimato, dal quale emergeva l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo.
La curatela del fallimento ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l'applicazione dell'articolo 2710 del codice civile, che attribuisce efficacia probatoria ai libri regolarmente tenuti tra imprenditori, sostenendo che tale norma non sia applicabile nei confronti del curatore fallimentare, il quale agisce nella funzione di gestione del patrimonio del fallito e non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito. La curatela contestava, inoltre, la valutazione delle prove da parte della Corte d'Appello, ritenendo che le scritture contabili non fossero sufficienti a provare il pagamento e che la Corte avesse erroneamente valutato il comportamento processuale della società debitrice.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il principio secondo cui l'articolo 2710 del codice civile si applica anche nel caso in cui una delle parti sia fallita, ove si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato. La Corte ha precisato che nel caso di specie, la curatela agiva per ottenere il pagamento di crediti maturati dalla società fallita in relazione alla sua attività imprenditoriale svolta prima del fallimento, agendo quindi come successore della società fallita nel diritto controverso.
La Cassazione ha inoltre ritenuto inammissibili le censure relative alla valutazione delle prove, ribadendo che la valutazione delle scritture contabili, pur se regolarmente tenute, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato che la Corte d'Appello aveva ampiamente motivato le ragioni per le quali le risultanze del libro giornale dovevano ritenersi veritiere, evidenziando la precisione delle annotazioni relative ai pagamenti e la loro coerenza con altre operazioni registrate nel libro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.