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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 5370/2023 del 21-02-2023

principi giuridici

Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall'art. 119, comma 4, t.u.b., può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.

Nella consulenza tecnica d'ufficio contabile, l'acquisizione di documenti comprovanti fatti principali, non precedentemente prodotti dalle parti, è subordinata al previo consenso delle stesse, la cui mancanza determina una nullità relativa che deve essere eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell'atto viziato o alla conoscenza di esso, a pena di sanatoria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Acquisizione di Documenti in Consulenza Tecnica Contabile: Limiti e Consenso delle Parti


La pronuncia in esame verte su una controversia relativa a rapporti di conto corrente, in cui un soggetto ha agito in giudizio contro un istituto bancario, contestando l'applicazione di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto indeterminate. In primo grado, la banca è stata condannata a restituire somme indebitamente percepite. La Corte d'Appello, tuttavia, ha riformato la sentenza, rigettando la domanda attorea, ritenendo inammissibile la rielaborazione dei saldi sulla base di documenti acquisiti dal consulente tecnico oltre il termine previsto dall'art. 184 c.p.c. La Corte territoriale ha sottolineato l'onere del soggetto di provare la contabilizzazione di specifiche poste passive sul conto corrente, come interessi anatocistici o commissioni non pattuite.
Il ricorrente ha impugnato la decisione in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la mancata ammissione di un'istanza di esibizione e l'illegittimità dell'operato del consulente tecnico che aveva esaminato documenti non prodotti in causa.
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, precisando che il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, può essere esercitato in sede giudiziale tramite l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., a condizione che la richiesta sia stata precedentemente inoltrata alla banca senza esito. Inoltre, ha ribadito che gli estratti conto, in quanto documenti probatori di fatti principali, non possono essere acquisiti dal consulente tecnico oltre i termini preclusivi, salvo il consenso delle parti.
Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, richiamando il principio secondo cui i vizi relativi all'operato del consulente tecnico configurano nullità relativa, sanabile se non eccepita nella prima difesa utile. Nel caso di specie, la banca non aveva sollevato alcuna contestazione in merito all'acquisizione dei documenti da parte del consulente nella prima difesa successiva al deposito della relazione peritale. Pertanto, la nullità era da considerarsi sanata e la Corte d'Appello non avrebbe potuto disattendere l'acquisizione documentale.
In definitiva, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, ribadendo l'importanza del consenso delle parti nell'acquisizione di documenti probatori di fatti principali da parte del consulente tecnico contabile e la necessità di eccepire tempestivamente eventuali nullità derivanti dall'inosservanza di tale principio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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