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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 5385/2023 del 21-02-2023

principi giuridici

In regime di separazione dei beni, i pagamenti delle rate di mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva durante il matrimonio, possono essere considerati adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., espressione dei doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi, ovvero riconducibili alla logica di solidarietà che connota la vita familiare, salvo diverso accordo inter partes.

È affetta da vizio di motivazione apparente la sentenza che, nel rigettare l'appello principale e accogliere l'appello incidentale, non esplicita l'iter logico-giuridico seguito e adduce ragioni manifestamente illogiche, in una materia caratterizzata dall'articolato intreccio di regole ordinamentali, convenzionali e giurisprudenziali.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Contribuzione Familiare, Restituzioni e Mutuo Cointestato: un Equilibrio Delicato


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda patrimoniale tra due ex coniugi, sposati in regime di separazione dei beni, in merito alla ripartizione delle spese sostenute durante il matrimonio per l'acquisto di un immobile cointestato e per il pagamento delle rate di un mutuo ipotecario anch'esso cointestato.
La controversia trae origine da un ricorso presentato da un uomo nei confronti della sua ex moglie, con il quale chiedeva la restituzione del 50% delle somme da lui versate per l'acquisto dell'immobile in comproprietà e delle somme versate per il rimborso del mutuo cointestato, eccedenti la propria quota di debito. L'uomo sosteneva che l'acquisto dell'immobile era stato deciso di comune accordo in vista del matrimonio e della nascita del figlio, ma che tutte le somme necessarie erano state da lui interamente versate.
La donna si era opposta alla richiesta, eccependo che il pagamento delle somme da parte dell'ex marito era avvenuto in adempimento dell'obbligo di contribuzione familiare e, in ogni caso, rappresentava una donazione indiretta a suo favore.
Il Tribunale, in primo grado, aveva parzialmente accolto la domanda dell'uomo, condannando la donna a restituire una somma a titolo di indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita dall'ex marito a seguito dell'acquisto del diritto di proprietà in capo alla donna. La Corte d'Appello, in secondo grado, aveva invece rigettato integralmente le pretese dell'uomo, ritenendo che le somme versate per l'acquisto e la conservazione della casa coniugale fossero state effettuate in adempimento dell'obbligo di contribuzione e solidarietà familiare.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha cassato la sentenza d'appello, ritenendo insufficiente e contraddittoria la motivazione addotta dai giudici di secondo grado. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente esplicitato l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, né aveva chiarito le ragioni per cui le spese notarili, pur essendo un compenso percepito dal notaio, rientrassero nel "progetto familiare" dei coniugi.
La Cassazione ha ribadito che, in caso di cessazione della comunione di vita tra i coniugi, è necessario distinguere tra le elargizioni ingiustificate e le contribuzioni ai bisogni familiari, tenendo conto degli accordi intervenuti tra le parti, della natura del bene in contestazione e dello strumento giuridico utilizzato. Ha inoltre precisato che, in tema di mutuo cointestato, le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio possono essere considerate come adempimento dell'obbligo di contribuzione familiare, salvo diverso accordo tra le parti.
La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda, alla luce dei principi di diritto enunciati.
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testo integrale


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