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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 5734/2023 del 24-02-2023

principi giuridici

Costituisce errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., l'erronea supposizione da parte della Corte di Cassazione dell'esistenza di un'attività processuale ausiliaria (nella specie, espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio in grado di appello) pacificamente esclusa dagli atti di causa, qualora tale errore abbia determinato il rigetto dei motivi di ricorso per cassazione.

È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che, lamentando violazioni di legge, non indichi specificamente la motivazione della sentenza impugnata cui si attaglierebbero le censure esposte, demandando alla Corte di Cassazione il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, punti della sentenza che si pongono in contrasto con le norme asseritamente violate.

È inammissibile la censura con cui si lamenta che il giudice di merito abbia disposto consulenza tecnica d'ufficio sulla copia fotostatica di una scrittura, qualora non sia specificato se la parte abbia tempestivamente eccepito la nullità dell'ordinanza dispositiva della consulenza e del supplemento di essa, in mancanza dell'originale della scrittura, né se tale eccezione sia stata mantenuta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e riproposta in appello.

La doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei limiti in cui esso consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Errore di fatto e revocazione in Cassazione: un'analisi della decisione


La pronuncia in esame affronta un caso di revocazione di un'ordinanza della Corte di Cassazione, basata sull'asserito errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel valutare l'esistenza di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) nel giudizio di appello.
La vicenda trae origine da una controversia relativa a un contratto di locazione e al recesso anticipato da parte di un soggetto, con conseguente richiesta di risarcimento danni. Il Tribunale aveva emesso una sentenza, riformata poi dalla Corte d'Appello, che aveva condannato il soggetto al pagamento di una somma di denaro. Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza della Suprema Corte.
Il ricorrente ha quindi promosso un ricorso per revocazione, lamentando che l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione si fondava sull'erronea supposizione che, nel giudizio di appello, fosse stata espletata una seconda CTU grafologica, circostanza invece smentita dagli atti processuali. Secondo il ricorrente, tale errore aveva impedito alla Corte di Cassazione di valutare correttamente la legittimità del potere del giudice di merito di disattendere una perizia calligrafica.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo fondata la censura relativa all'errore di fatto. I giudici hanno rilevato che l'ordinanza impugnata faceva riferimento a una consulenza grafica disposta in grado di appello, mentre dagli atti processuali emergeva che tale CTU non era mai stata espletata. Questo "abbaglio di sensi" aveva determinato il rigetto dei primi due motivi del ricorso per cassazione.
In sede rescissoria, la Corte ha quindi esaminato i motivi del ricorso per cassazione che non erano stati presi in considerazione nell'ordinanza revocata. Il primo motivo contestava la violazione delle norme in materia di prova documentale, in quanto la Corte d'Appello aveva fondato la propria decisione su una copia di una scrittura privata disconosciuta, senza che fosse stato prodotto l'originale. Il secondo motivo denunciava la nullità del procedimento per violazione delle norme sulla valutazione delle prove, sostenendo che la Corte di merito aveva fatto un uso arbitrario del proprio potere di apprezzamento.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che il ricorrente non aveva specificato se avesse tempestivamente eccepito la nullità dell'ordinanza che disponeva la CTU sulla copia del documento. Quanto al secondo, ha affermato che la censura relativa alla violazione delle norme sulla valutazione delle prove era inammissibile, in quanto si limitava a contestare il modo in cui il giudice di merito aveva esercitato il proprio potere di apprezzamento.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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