CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 6790/2023 del 07-03-2023
principi giuridici
A decorrere dal 1° gennaio 2016, nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dalla loro infissione al suolo e dalla loro rilevanza dimensionale, essendo essenziale il loro impiego nel processo produttivo.
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testo integrale
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sintesi e commento
Tassabilità delle Torri Eoliche: Evoluzione Normativa e Interpretazioni Giurisprudenziali
La pronuncia in esame affronta la complessa questione della determinazione della rendita catastale degli impianti eolici, con particolare riferimento alla tassabilità delle torri di acciaio che ne costituiscono parte integrante. La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'### con il quale veniva rettificata in aumento la rendita catastale dichiarata da una società per un impianto eolico.
La vicenda processuale ha visto inizialmente la Commissione Tributaria Provinciale accogliere il ricorso della società, ritenendo l'avviso di accertamento carente di motivazione. Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione, ritenendo invece l'avviso adeguatamente motivato e considerando la torre in acciaio come una costruzione stabile e ancorata al suolo, quindi rilevante ai fini della stima diretta per la determinazione della rendita catastale.
La Suprema Corte, investita della questione, ha accolto il ricorso della società contribuente, focalizzandosi sull'evoluzione normativa introdotta dalla legge di stabilità del 2016 (Legge n. 208/2015). Tale legge ha escluso dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo". La Corte ha quindi esaminato la questione della tassabilità della torre di acciaio alla luce di questa nuova disposizione.
I giudici di legittimità hanno richiamato la nozione di "immobile urbano" e le relative norme attuative, nonché la pregressa giurisprudenza in materia di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Hanno evidenziato come, in passato, la questione della rilevanza di tali manufatti ai fini della rendita catastale fosse stata risolta includendo nel computo le "costruzioni stabili" connesse al suolo, anche in via transitoria.
Tuttavia, la Corte ha sottolineato come la legge di stabilità del 2016 abbia introdotto un elemento di novità, escludendo dalla stima diretta i beni funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro natura strutturale e dalla loro eventuale infissione al suolo. In altre parole, la Corte ha affermato che ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e non la consistenza fisica della costruzione.
La Suprema Corte ha criticato l'interpretazione fornita dall'### nelle proprie circolari, che si basava prevalentemente sulle caratteristiche strutturali del cespite. Ha invece aderito all'orientamento giurisprudenziale più recente, secondo il quale la torre di sostegno costituisce parte integrante dell'aerogeneratore e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico.
Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale affinché ridetermini la rendita catastale, tenendo conto del principio secondo cui la torre di acciaio, in quanto elemento funzionale al processo produttivo, non deve essere inclusa nella stima diretta.
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