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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 7965/2023 del 20-03-2023

principi giuridici

In tema di risarcimento del danno, l'indagine d'ufficio del giudice in ordine al concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., presuppone che siano stati prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso, mentre la diversa ipotesi di cui al comma 2 della medesima disposizione, relativa al contegno del danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, forma oggetto di eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rifacimento Terrazzo: Limiti del Danno Risarcibile e Vizio di Ultra Petizione


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda relativa a lavori di rifacimento di un terrazzo, evidenziando importanti principi in materia di risarcimento del danno e di rispetto dei limiti della domanda giudiziale.
La controversia trae origine da un contratto di appalto per il rifacimento di un terrazzo, i cui lavori, secondo la committente, presentavano vizi tali da causare infiltrazioni d'acqua. In primo grado, il Tribunale aveva respinto sia la domanda della committente, volta ad ottenere la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni, sia la domanda riconvenzionale dell'appaltatore, relativa al pagamento del saldo del compenso. La Corte d'Appello, riformando la decisione, aveva invece accolto entrambe le impugnazioni, condannando l'erede dell'appaltatore al risarcimento dei danni e la committente al pagamento del saldo.
La Corte territoriale aveva ritenuto che l'intervento dell'appaltatore fosse inidoneo ad eliminare i vizi, rendendo necessario il rifacimento dell'intera impermeabilizzazione. Di conseguenza, aveva riconosciuto il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte. Tuttavia, aveva ridotto del 50% l'importo relativo al ripristino del soffitto e delle pareti dell'appartamento sottostante, ritenendo che la parte danneggiata avesse omesso di adottare accorgimenti per evitare l'aggravamento dei danni. Inoltre, aveva riconosciuto all'appaltatore il compenso per l'allaccio fognario, trattandosi di lavori non attinenti al rifacimento del terrazzo.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza d'appello, accogliendo due motivi di ricorso. In primo luogo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva applicato l'articolo 1227, comma 2, del Codice Civile, relativo all'aggravamento del danno per colpa del creditore, in assenza di una specifica eccezione di parte. Secondo la giurisprudenza consolidata, mentre il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso può essere rilevato d'ufficio, l'aggravamento del danno per colpa del creditore costituisce un'eccezione in senso stretto, che deve essere tempestivamente sollevata dalla parte interessata. Nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva imputato alla committente di non aver adottato accorgimenti provvisori, come la stesura di teli impermeabili, per evitare l'aggravamento dei danni, riducendo conseguentemente il risarcimento. Tuttavia, non aveva verificato se l'appaltatore avesse sollevato tale eccezione.
In secondo luogo, la Cassazione ha riscontrato un vizio di ultra petizione in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per i lavori di allaccio dello scarico all'impianto fognario. La Corte d'Appello aveva accolto tale domanda per un importo superiore a quello richiesto dall'appaltatore, senza considerare che la somma liquidata comprendeva anche il saldo dei lavori al terrazzo, che era stato ritenuto non dovuto.
La pronuncia della Cassazione sottolinea l'importanza del rispetto dei limiti della domanda giudiziale e della corretta applicazione delle norme in materia di risarcimento del danno. In particolare, evidenzia la necessità di distinguere tra il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso e l'aggravamento del danno per colpa del creditore, ribadendo che quest'ultimo costituisce un'eccezione in senso stretto che deve essere tempestivamente sollevata dalla parte interessata.
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testo integrale


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