CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 8046/2023 del 21-03-2023
principi giuridici
Il pagamento di obbligazioni pecuniarie eseguite mediante bonifico bancario si perfeziona nel momento in cui la somma entra nella disponibilità del creditore, non essendo sufficiente l'ordine di bonifico impartito dal debitore alla propria banca.
Chi agisce per la restituzione di una somma di denaro asserendo di averla versata è onerato della prova dell'effettivo versamento, senza che l'ordine di bonifico possa costituire, di per sé, prova sufficiente, né possa operare un'inversione dell'onere probatorio in ragione della scelta di tale modalità di pagamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Pagamento tramite bonifico e onere della prova: una recente pronuncia della Cassazione
La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e alla restituzione di somme versate a titolo di caparra. La vicenda trae origine da un accordo in cui una società si impegnava ad acquistare dei terreni. A seguito del mancato trasferimento degli immobili, la società promissaria acquirente aveva agito per la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione del doppio della caparra o, in subordine, la restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento del danno.
La promittente venditrice si era difesa sostenendo che l'inadempimento era imputabile alla società acquirente, per mancato avveramento della condizione sospensiva legata all'approvazione di una convenzione urbanistica e per il mancato pagamento dell'acconto. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del preliminare, ordinando la restituzione di una somma a titolo di acconto. La decisione era stata confermata in appello, ritenendo provato il pagamento dell'acconto sulla base di un estratto conto bancario attestante un bonifico.
La questione è giunta all'attenzione della Cassazione, che ha ribaltato la decisione di secondo grado. I giudici di legittimità hanno censurato l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova. La Corte ha infatti ricordato che, in caso di pagamento tramite bonifico bancario, la semplice disposizione di bonifico non è sufficiente a provare l'effettivo adempimento dell'obbligazione. È necessario, invece, che la somma sia effettivamente entrata nella disponibilità del creditore. Di conseguenza, grava sul soggetto che agisce per la restituzione della somma l'onere di dimostrare l'effettivo versamento, non potendo presumersi l'avvenuto pagamento sulla base della sola disposizione di bonifico. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza d'appello, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.