CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 8284/2023 del 23-03-2023
principi giuridici
Nel regime di competenza territoriale derogabile, gravano sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in presenza di criteri concorrenti di collegamento (artt. 18, 19 e 20 c.p.c.), l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno di essi e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, pena il rigetto dell'eccezione e la definitiva fissazione del collegamento indicato dall'attore.
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro competenza esclusiva solo in presenza di un'enunciazione espressa e inequivoca, che non lasci adito a dubbi sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, fondata sulla previsione pattizia di un foro esclusivo, è inammissibile qualora l'opponente non contesti l'incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Derogabilità del Foro Convenzionale e Onere di Contestazione della Competenza Territoriale
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di competenza territoriale sollevata in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La vicenda trae origine da un'azione monitoria promossa da un istituto di credito nei confronti di una società e del suo fideiussore, in relazione a contratti di conto corrente, mutuo e fideiussione. Gli opponenti avevano eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, contestando la validità delle clausole contrattuali che individuavano il foro competente. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione, dichiarando la propria incompetenza e indicando come competente il Tribunale di Pistoia.
La ricorrente, l'istituto di credito, ha impugnato tale decisione, lamentando, tra l'altro, la mancata contestazione, da parte degli opponenti, di tutti i possibili criteri di collegamento territoriale alternativamente concorrenti, come previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura civile.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando l'ordinanza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di ###. I giudici di legittimità hanno rilevato che la clausola derogatoria della competenza territoriale contenuta nei contratti di fideiussione non aveva carattere di esclusività, in quanto non esprimeva in modo chiaro e inequivocabile la volontà delle parti di derogare ai fori legali. Inoltre, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri di collegamento previsti dalla legge e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. Nel caso di specie, gli opponenti si erano limitati a contestare la validità della clausola derogatoria, senza contestare espressamente e specificamente il foro generale delle persone fisiche, il foro delle società, nonché quello della nascita e dell'adempimento dell'obbligazione. Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta inammissibile.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.