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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 8342/2023 del 23-03-2023

principi giuridici

Nel procedimento di reclamo avverso provvedimento reso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., la condanna alle spese giudiziali è legittima, configurandosi un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza soggetta alle regole di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., con cui il tribunale abbia fissato un termine per l'accettazione o la rinuncia all'eredità, trattandosi di provvedimento privo di decisorietà e definitività, suscettibile di revoca o modifica ai sensi dell'art. 742 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Impugnabilità della Condanna alle Spese nel Procedimento di Fissazione del Termine per l'Accettazione dell'Eredità


La pronuncia in commento trae origine da una vicenda successoria in cui una figlia, a seguito del decesso della madre, aveva richiesto al Tribunale la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 481 c.c., affinché il fratello si pronunciasse sull'accettazione dell'eredità. Il Tribunale, dopo aver inizialmente dichiarato il fratello decaduto dal diritto di accettare l'eredità per mancato rispetto di un termine imposto, vedeva tale decisione riformata in sede di reclamo. Il Tribunale collegiale, in particolare, revocava il provvedimento, ritenendo inammissibile il ricorso originario, evidenziando come il fratello avesse già tacitamente accettato l'eredità materna ben prima dell'introduzione del giudizio. Inoltre, il Tribunale rilevava vizi procedurali nel decreto del giudice monocratico, il quale aveva fissato un'udienza con modalità di trattazione scritta in luogo di quella prevista con partecipazione personale delle parti, assegnando altresì un termine per dichiarare l'intenzione di accettare l'eredità prima ancora della fissazione dello stesso. Il Tribunale collegiale condannava la sorella reclamata al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale ordinanza, la sorella proponeva ricorso per cassazione, contestando la condanna alle spese di lite, sostenendo che il procedimento ex art. 481 c.c. fosse di volontaria giurisdizione e, pertanto, non soggetto alle regole sulla soccombenza. Lamentava, inoltre, di non essere la parte soccombente, avendo agito per definire la vicenda successoria a fronte dell'inerzia del fratello.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. In primo luogo, ha ribadito il principio secondo cui l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento che fissa il termine per l'accettazione dell'eredità non è ricorribile per cassazione, in quanto priva di decisorietà e definitività. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso investiva unicamente il capo relativo alla condanna alle spese. La Corte ha ritenuto legittima la condanna alle spese, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel procedimento di reclamo ex art. 739 c.p.c., si configura un conflitto tra le parti che implica una soccombenza soggetta alle regole degli artt. 91 e ss. c.p.c.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente individuato gli elementi da cui desumere l'accettazione tacita dell'eredità da parte del fratello, atti di cui la sorella non poteva ignorare l'esistenza. Pertanto, la Corte ha confermato la soccombenza della ricorrente, escludendo la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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