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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 9063/2023 del 31-03-2023

principi giuridici

Nell'ambito del contratto d'opera professionale relativo alla redazione di un progetto di costruzione o ristrutturazione immobiliare, l'architetto è tenuto a fornire un elaborato concretamente utilizzabile sotto il profilo tecnico e giuridico; l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto configura inadempimento contrattuale che abilita il committente a rifiutare il compenso, ai sensi dell'art. 1460 c.c., senza che rilevi l'esecuzione corretta di singole fasi dell'attività professionale, né l'eventuale utilizzo di attività preparatorie da parte di terzi, in assenza di un titolo negoziale validamente azionato e della realizzazione del risultato promesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inesigibilità del compenso del professionista in caso di progetto inutilizzabile per difformità urbanistiche


La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla controversia tra una società e due architetti, incaricati della progettazione di un fabbricato residenziale. La società aveva contestato la richiesta di pagamento del corrispettivo professionale, eccependo l'inutilizzabilità del progetto a causa della sua non conformità alle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico locale.
Il Tribunale aveva inizialmente accolto l'opposizione della società, negando il diritto dei professionisti al compenso. La Corte d'Appello, pur confermando la non conformità del progetto alle norme urbanistiche, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo ai professionisti il diritto a una parte del compenso richiesto, ritenendo che la progettazione non fosse del tutto inutile e che la società ne avesse tratto vantaggio. In particolare, la Corte territoriale aveva evidenziato che l'attività preparatoria svolta dai professionisti aveva agevolato il lavoro del tecnico subentrato, nonostante l'impossibilità di utilizzare il permesso a costruire originariamente rilasciato.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, cassando la sentenza d'appello. I giudici di legittimità hanno affermato che, nel caso di specie, la prestazione dei professionisti era finalizzata a un risultato specifico, ovvero la realizzazione di un progetto conforme alle norme urbanistiche. La dichiarata inutilizzabilità del progetto e la mancata realizzazione del risultato promesso rendono, pertanto, inesigibile il compenso, anche qualora alcune fasi dell'attività professionale siano state correttamente eseguite.
La Corte ha precisato che l'obbligazione del professionista, sia essa di mezzi o di risultato, impone l'utilizzo della diligenza del buon padre di famiglia, e la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale e la conseguente perdita del diritto al compenso. Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che l'architetto è tenuto a fornire un elaborato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, assicurando la conformità del progetto alla normativa urbanistica e individuando correttamente la procedura amministrativa da seguire.
La Suprema Corte ha, infine, chiarito che non rileva il fatto che il tecnico subentrato si sia avvalso di alcune attività preparatorie svolte dai professionisti originari o che la società ne abbia tratto vantaggio, in quanto il rapporto professionale è integralmente regolato dalla disciplina generale del contratto e non è ammissibile altra forma di compensazione economica in presenza di un titolo negoziale vanamente azionato e della mancata realizzazione del risultato promesso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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