CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 9200/2023 del 03-04-2023
principi giuridici
In materia di retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici, il giudice può accertare il rispetto da parte della pubblica amministrazione dei criteri generali e delle regole procedimentali previsti per la valutazione finale del dirigente, ma non può sostituirsi alla pubblica amministrazione ed effettuare la valutazione omessa o erronea riguardo al raggiungimento degli obiettivi, valutazione rimessa al potere discrezionale della medesima pubblica amministrazione.
Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile qualora proponga censure non dirette contro una statuizione della sentenza di merito, bensì a questioni su cui il giudice d'appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, salvo il diritto di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
La cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese, attribuendo al giudice del rinvio il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Valutazione della Performance Dirigenziale: Limiti del Sindacato Giurisdizionale
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla retribuzione di risultato di un dirigente pubblico e al risarcimento del danno per la mancata progressione di carriera.
Il caso trae origine dalla contestazione, da parte di un dirigente di seconda fascia di un ente pubblico, delle decurtazioni operate sulla sua retribuzione di risultato per diverse annualità, nonché dalla richiesta di risarcimento per la perdita di chance derivante dalla mancata nomina a vice dirigente generale. Il dirigente adiva il giudice del lavoro, ritenendo illegittime le determinazioni dell'ente che avevano ridotto la sua retribuzione e lamentando la mancata nomina ad una posizione superiore.
In primo grado, il Tribunale rigettava integralmente le domande del dirigente. In appello, la Corte territoriale riformava la decisione, dichiarando illegittime le decurtazioni salariali e riconoscendo il diritto al risarcimento per la perdita di chance. La Corte d'Appello motivava la sua decisione evidenziando vizi procedurali e carenze motivazionali nelle determinazioni dell'ente relative alla retribuzione di risultato, nonché ritenendo sussistente un illecito datoriale nella mancata nomina del dirigente alla posizione di vice dirigente generale.
L'ente datore di lavoro ricorreva in Cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello. In particolare, l'ente lamentava che la Corte avesse illegittimamente sostituito il proprio giudizio discrezionale nella valutazione della performance del dirigente, riconoscendo il diritto alla retribuzione di risultato senza rimettere all'amministrazione le valutazioni tecnico-discrezionali. Contestava, inoltre, il riconoscimento del danno da perdita di chance, ritenendo non provata la concreta possibilità del dirigente di ottenere la nomina.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondate le censure dell'ente. Pur riconoscendo la correttezza dell'operato della Corte territoriale nell'accertare il rispetto, da parte della Pubblica Amministrazione, dei criteri generali e delle regole procedurali previste per la valutazione finale del dirigente, la Cassazione ha affermato che il giudice del merito non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi, valutazione rimessa al potere discrezionale della medesima.
La Cassazione ha precisato che, in caso di accertata illegittimità del procedimento valutativo, il prestatore di lavoro può esercitare l'azione di esatto adempimento per ottenere la ripetizione della valutazione, e può agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance, ma non può domandare al giudice di esprimere una diversa e più favorevole valutazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva attribuito le somme relative alla retribuzione di risultato nella loro interezza, senza far cenno alle chances che avrebbe avuto il ricorrente ove correttamente valutato, talché la domanda accolta non era quella di risarcimento del danno, ma quella volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione retributiva.
In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, la Cassazione ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, nonché inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, cui è stato demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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