CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 948/2023 del 13-01-2023
principi giuridici
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c., la riproduzione della forma esteriore del prodotto altrui è illecita solo se le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino requisiti di originalità e capacità individualizzante, idonei a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, e sempre che la valutazione del rischio di confusione avvenga attraverso un esame comparativo sintetico dei prodotti, ponendosi dal punto di vista del consumatore di riferimento.
Il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sussiste quando le argomentazioni del giudice di merito sono del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentono l'identificazione dell'iter logico seguito, risolvendosi in espressioni generiche e prive di riferimento ai motivi del contendere, senza che rilevi la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, ovvero quando la questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza.
Il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riguarda un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, e non a questioni o argomentazioni.
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testo integrale
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sintesi e commento
Concorrenza sleale e imitazione servile: la tutela della forma distintiva di un prodotto
La recente pronuncia della Suprema Corte offre un'occasione per approfondire i delicati equilibri che regolano la concorrenza tra imprese, in particolare quando si tratta di tutelare la forma esteriore di un prodotto contro l'imitazione servile. La vicenda trae origine dall'azione promossa da una società, attiva nell'importazione e distribuzione di sigilli di massima sicurezza, contro un'altra impresa che si era aggiudicata una gara d'appalto per la fornitura di sigilli, proponendo prodotti identici a quelli distribuiti dalla prima e coperti da un brevetto europeo.
La società attrice lamentava un illecito confusorio e di concorrenza sleale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale, accertato l'illecito, condannava la società convenuta al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. La Corte d'Appello, pur confermando l'accertamento dell'illecito, riduceva l'importo del risarcimento, escludendo il danno da lucro cessante per la perdita di fatturato futuro.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte, investita dei ricorsi di entrambe le parti. La società convenuta, ricorrente principale, contestava l'applicazione delle norme sulla concorrenza sleale, sostenendo che la forma del sigillo non fosse distintiva e fosse, invece, dettata da esigenze funzionali. Lamentava, inoltre, vizi di motivazione e omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello. La società attrice, ricorrente incidentale, impugnava la sentenza nella parte in cui aveva ridotto il risarcimento, escludendo il lucro cessante.
La Suprema Corte, nell'esaminare i motivi di ricorso, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di concorrenza sleale e imitazione servile. In primo luogo, ha confermato che l'imitazione servile, ai sensi dell'articolo 2598, n. 1, del codice civile, non richiede la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quelle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, ovvero idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa. È essenziale, inoltre, che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto. La Corte ha sottolineato che la valutazione del rischio di confusione deve essere condotta attraverso un esame comparativo dei prodotti, ponendosi dal punto di vista del consumatore medio e tenendo conto del grado di attenzione che questi presta.
Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente il pericolo di confusione tra i sigilli, evidenziandone l'assoluta identità esteriore e la capacità distintiva della forma del sigillo distribuito dalla società attrice, anche in virtù della sua protezione tramite registrazione come disegno e modello. La Suprema Corte ha ritenuto che tale accertamento fosse frutto di una valutazione fattuale, non sindacabile in sede di legittimità, e che le censure della ricorrente principale si risolvessero in un tentativo di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
Per quanto riguarda il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla concorrenza parassitaria, la Corte ha chiarito che l'assorbimento di una questione, quando la decisione di una ne esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre, impedisce di configurare il vizio di omessa pronuncia. Nel caso in esame, la domanda era stata accolta sulla base della concorrenza sleale per imitazione servile, ritenuta la ragione più liquida, rendendo superfluo l'esame dell'ulteriore profilo.
Infine, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società attrice, che contestava l'esclusione del lucro cessante. Ha evidenziato che la Corte d'Appello aveva motivato il proprio convincimento sul punto, rimarcando il difetto di prova di ulteriori tentativi di distribuzione dei sigilli o di altre gare, nonché l'esistenza di un calo del fatturato già in atto prima dell'illecito. La censura, pertanto, si risolveva in una richiesta di riesame del merito, non consentita in sede di legittimità.
In sintesi, la Suprema Corte ha confermato la condanna per concorrenza sleale per imitazione servile, ribadendo l'importanza della capacità distintiva della forma di un prodotto e la necessità di un'attenta valutazione del rischio di confusione da parte del giudice di merito. Ha, inoltre, delimitato i confini del sindacato di legittimità, escludendo la possibilità di una rivisitazione del merito della causa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.