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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 9604/2023 del 07-04-2023

principi giuridici

L'esercizio del diritto di prelazione agraria è consentito anche al nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, a condizione che coltivi legittimamente e direttamente il terreno da almeno due anni, in base ad un titolo legittimo, la cui ricorrenza, da accertarsi in concreto, consente, in concorso con gli altri requisiti legali, l'operatività della prelazione e del riscatto.

Allo spossessamento dell'acquirente per esercizio vittorioso del riscatto agrario sono applicabili le norme relative all'evizione, sicché l'acquirente, qualora ne sussistano nel caso concreto i presupposti fattuali, ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1483 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prelazione Agraria e Diritto di Riscatto: Condizioni e Limiti all'Esercizio


La Suprema Corte si è pronunciata su una complessa vicenda riguardante l'esercizio del diritto di riscatto agrario, a seguito di una compravendita di terreni confinanti. La controversia trae origine dalla domanda di riscatto avanzata dal proprietario di un fondo rustico, il quale, in qualità di confinante, contestava la vendita di una porzione di terreno effettuata dal proprietario confinante ad altri soggetti.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda di riscatto, trasferendo la proprietà del terreno al soggetto che aveva promosso l'azione, subordinatamente al pagamento del prezzo. La Corte d'Appello, in seguito, aveva parzialmente riformato la decisione, modificando alcuni aspetti economici della condanna.
I soccombenti in appello hanno quindi proposto ricorso in Cassazione, articolando diverse censure avverso la sentenza di secondo grado. In particolare, i ricorrenti contestavano la sussistenza dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto di riscatto da parte del proprietario del fondo confinante.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In primo luogo, ha ribadito la legittimazione del nudo proprietario di un fondo confinante ad esercitare il diritto di prelazione agraria, purché sussistano le condizioni previste dalla legge, tra cui la coltivazione diretta del terreno da almeno due anni in base a un titolo legittimo. A tal proposito, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento, precisando che la coltivazione diretta può sussistere anche qualora l'usufruttuario abbia consentito al nudo proprietario di coltivare il fondo.
Inoltre, la Corte ha respinto le censure relative alla presunta mancata consolidazione dell'usufrutto in capo al proprietario, evidenziando come il rapporto di filiazione tra l'usufruttuario e il nudo proprietario costituisca una tipica fattispecie di riunione dei diritti reali.
La Suprema Corte ha altresì esaminato le contestazioni relative alla sussistenza del requisito della coltivazione diretta da parte del soggetto che aveva esercitato il riscatto, ritenendo che le argomentazioni dei ricorrenti fossero volte a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella operata dai giudici di merito.
Infine, la Corte ha confermato la corretta applicazione delle norme in materia di evizione, in relazione al risarcimento del danno spettante all'acquirente del fondo oggetto di riscatto. Secondo la Corte, allo spossessamento dell'acquirente conseguente all'esercizio vittorioso del riscatto agrario sono applicabili le norme relative all'evizione, con conseguente diritto al risarcimento del danno qualora ne sussistano i presupposti fattuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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