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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 9876/2023 del 13-04-2023

principi giuridici

È inammissibile il ricorso per cassazione che, in presenza di una doppia conforme pronuncia di merito, censuri la correttezza della valutazione delle risultanze probatorie riferite alla documentazione della notifica degli atti impositivi, trattandosi di valutazione rimessa in via esclusiva al giudice di merito.

La contestazione della regolarità della notifica a mezzo posta elettronica certificata di avvisi di addebito, inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, non integra un vizio di nullità ove non sia contestato il ricevimento degli atti e non sia provato il contrario, in quanto la consegna telematica produce il risultato della conoscenza degli atti stessi e determina il raggiungimento dello scopo cui era preordinata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Notifica PEC e Onere di Contestazione Tempestiva in Materia di Contributi Previdenziali


La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa all'impugnazione di avvisi di addebito per contributi previdenziali da parte di una società. La vicenda trae origine da un pignoramento presso terzi subito dalla società, a seguito del quale la stessa veniva a conoscenza di una serie di cartelle esattoriali e avvisi di addebito che asseriva non esserle mai stati notificati.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda della società, ritenendo provata la regolare notifica degli avvisi di addebito a mezzo PEC. La Corte d'Appello confermava tale decisione, statuendo che il disconoscimento della firma sulle ricevute di notificazione PEC era irrilevante, trattandosi di ricevuta di consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Inoltre, la Corte territoriale riteneva sussistente l'interesse ad agire per gli avvisi di addebito oggetto di esecuzione forzata e rigettava la censura relativa alla presunta irregolarità della notifica PEC per provenienza da indirizzo non presente negli elenchi pubblici.
La società ricorreva quindi in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la mancata corrispondenza tra gli avvisi di addebito e i referti di notifica, la nullità delle notifiche PEC per provenienza da indirizzo non presente negli elenchi pubblici e la violazione di legge in materia di decadenza dal potere impositivo e di riscossione.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare, ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata corrispondenza tra avvisi e referti di notifica, in quanto volto a contestare la valutazione delle risultanze probatorie, prerogativa esclusiva del giudice di merito, e precluso dalla doppia decisione conforme.
Quanto alla contestazione della validità delle notifiche PEC, la Corte ha rilevato che la società non aveva contestato di aver ricevuto gli avvisi di addebito nella propria casella di posta elettronica certificata, con conseguente presunzione di conoscenza degli atti. In tal caso, la consegna telematica aveva prodotto il risultato della conoscenza degli atti stessi, determinando il raggiungimento dello scopo cui era preordinata.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla decadenza, in quanto la società non si era confrontata con la statuizione della Corte d'Appello secondo cui l'eccezione di decadenza doveva essere sollevata entro quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
La Suprema Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'Appello, ribadendo l'importanza della regolarità della notifica PEC e l'onere di contestare tempestivamente eventuali vizi o decadenze.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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