CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 10702/2024 del 19-04-2024
principi giuridici
La mancata indicazione, nell'atto impositivo, del termine per impugnare e dell'organo giurisdizionale competente non determina l'invalidità dell'atto stesso, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, né impedisce il decorso del termine perentorio di impugnazione previsto dall'art. 21, comma 1, del medesimo decreto.
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., applicabile anche al processo tributario, presuppone la tempestiva istanza della parte che assume di essere incorsa nella decadenza per causa a essa non imputabile, nonché la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da un fattore estraneo alla volontà della parte o del suo difensore, che presenti il carattere dell'assolutezza e non di una mera difficoltà.
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testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in esame verte sulla questione della tardività di un ricorso avverso avvisi di intimazione di pagamento, sollevata dall'Agenzia delle Entrate e accolta dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR). La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di diversi avvisi di intimazione di pagamento per un ammontare complessivo significativo, riguardanti tributi, interessi e sanzioni. Il giudice di primo grado aveva inizialmente accolto il ricorso, ma tale decisione è stata ribaltata in appello a seguito dell'impugnazione del concessionario per la riscossione.
Il contribuente ha quindi adito la Corte di Cassazione, articolando diversi motivi di impugnazione. Il primo motivo, relativo alla presunta nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente, è stato ritenuto infondato. La Corte ha infatti evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata non rientrasse nei parametri invalidanti, contenendo invece una puntuale argomentazione circa le statuizioni assunte.
Il secondo motivo, concernente presunte violazioni delle norme sulla notifica degli atti e sulla produzione di documenti in giudizio, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che tale motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva basato la propria decisione sulla tardività del ricorso avverso le intimazioni di pagamento. Il ricorso era stato infatti proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla legge.
Il quarto motivo, relativo alla presunta violazione di norme in materia fallimentare e di prescrizione, è stato anch'esso dichiarato inammissibile per le medesime ragioni: mancata contestazione della ratio decidendi fondata sulla tardività del ricorso.
Il terzo motivo, infine, riguardava la presunta violazione delle norme sull'obbligo di indicare, negli atti impositivi, i termini e le autorità competenti per l'impugnazione. Il contribuente sosteneva che l'omessa indicazione di tali informazioni avrebbe reso intempestivo il ricorso. La Corte ha ritenuto tale motivo infondato, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omissione di tali indicazioni non determina l'invalidità dell'atto.
La Corte ha inoltre precisato che, pur essendo possibile la rimessione in termini in caso di errore scusabile, nel caso di specie non sussistevano i presupposti per tale rimessione. In primo luogo, non era stata presentata tempestiva istanza di rimessione in termini. In secondo luogo, non sussisteva alcun fattore estraneo alla volontà della parte o del difensore suscettibile di rendere assolutamente non proponibile il ricorso. La Corte ha evidenziato che nelle intimazioni di pagamento era presente un rimando alle modalità e ai termini per la proposizione del ricorso, sebbene con riferimento alle cartelle esattoriali sottostanti. Tale avvertimento, pur generico, era sufficiente a far percepire al contribuente l'esistenza di un termine per l'impugnazione, che era suo onere verificare e rispettare.
In definitiva, la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.