CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 11033/2024 del 24-04-2024
principi giuridici
In materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, la stabile relazione di fatto tra il partner richiedente e il cittadino dell'Unione Europea, pur richiedendo una "documentazione ufficiale" ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del medesimo decreto legislativo, può essere accertata giudizialmente anche mediante prova testimoniale, la quale, al pari dell'atto pubblico, espone il dichiarante a responsabilità penale in caso di falsità, garantendo così la serietà e la rigorosità dell'accertamento del legame familiare.
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sintesi e commento
Permesso di soggiorno per motivi familiari: la convivenza di fatto può essere provata anche con testimonianze
La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha affrontato una questione di notevole rilevanza per i cittadini stranieri e i loro familiari, chiarendo i criteri per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in caso di convivenza di fatto con un cittadino italiano. La sentenza, che ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno, ha confermato l'orientamento della Corte d'Appello di Catanzaro, la quale aveva riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno a una cittadina colombiana convivente con un cittadino italiano, nonostante l'assenza di una certificazione amministrativa della convivenza.
Il caso in esame riguardava una cittadina colombiana, entrata in Italia con un visto turistico, che aveva richiesto un permesso di soggiorno per motivi familiari, basandosi sulla sua convivenza di fatto con un cittadino italiano. Il Tribunale di Catanzaro aveva inizialmente respinto la domanda, ritenendo indispensabile una certificazione amministrativa che attestasse la stabilità della convivenza. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva riformato tale decisione, affermando che la prova di una stabile convivenza more uxorio, pur potendo essere attestata dalla pubblica amministrazione, può anche essere accertata giudizialmente. In particolare, la Corte d'Appello aveva ritenuto sufficiente la testimonianza del cittadino italiano, il quale aveva confermato la genesi, l'evoluzione e l'attuale stabilità del loro rapporto di convivenza.
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il permesso di soggiorno per motivi familiari, nell'ambito della normativa europea e nazionale (Direttiva 38/2004/CE e D.Lgs. 30/2007), debba essere rilasciato solo a soggetti che vantino un rapporto qualificato e oggettivamente accertabile con il cittadino europeo, come il coniugio, l'unione civile registrata o, al più, una convivenza risultante da dichiarazione anagrafica. Secondo il Ministero, la prova testimoniale non sarebbe idonea a dimostrare tale rapporto, in quanto ciò comprometterebbe il controllo dei flussi migratori.
La Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura del Ministero, richiamando un'ampia giurisprudenza europea e nazionale. I giudici hanno evidenziato che la Direttiva 2004/38/CE, recepita dal D.Lgs. 30/2007, mira a preservare l'unità familiare in senso ampio, agevolando l'ingresso e il soggiorno non solo dei familiari in senso stretto (coniuge, partner registrato), ma anche di "ogni altro familiare" o del "partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata".
In particolare, la Corte ha sottolineato che l'espressione "documentazione ufficiale" utilizzata dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 30/2007, nel testo introdotto a seguito di una procedura di infrazione contro l'Italia, non contiene una definizione tassativa di "ufficialità". La Commissione Europea, nella sua comunicazione del 2009, ha chiarito che la prova della stabilità della relazione può essere fornita con "ogni mezzo idoneo", e che le norme nazionali possono prevedere oneri documentali ragionevoli, ma devono comunque salvaguardare la possibilità di prova da parte dell'interessato.
La Cassazione ha inoltre richiamato la legge n. 76 del 2016, che disciplina le convivenze di fatto. Sebbene tale legge preveda la dichiarazione anagrafica come strumento per l'accertamento della stabile convivenza ai fini di determinati effetti giuridici, la Corte ha ribadito che la qualità di convivente preesiste alla dichiarazione anagrafica, e che quest'ultima è un elemento per accertare la convivenza, ma non il suo presupposto esclusivo.
In questo contesto, la Corte ha affermato che, in caso di rifiuto da parte dell'amministrazione, il "diritto" soggettivo al soggiorno deve essere accertato nel giudizio dinanzi al giudice ordinario, e in tale sede può essere ammessa anche la prova testimoniale, purché sia idonea a fornire una prova seria e rigorosa della convivenza e del legame familiare esistente tra lo straniero e il cittadino dell'Unione Europea. La Corte ha anche respinto l'obiezione del Ministero circa la maggiore affidabilità dell'atto pubblico rispetto alla testimonianza, ricordando che anche la falsa testimonianza espone a responsabilità penale.
Questa decisione ribadisce l'importanza di un'interpretazione delle norme sull'immigrazione che sia conforme ai principi costituzionali e comunitari, in particolare al diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte ha così confermato che la nozione di "famiglia" non è limitata alle relazioni fondate sul matrimonio, ma può comprendere anche altri "legami familiari" di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio, e che la prova di tali legami può essere fornita con ogni mezzo idoneo, inclusa la prova testimoniale, nel rispetto del principio di unità familiare.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.