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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 11511/2024 del 30-04-2024

principi giuridici

Nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c. non impone alla parte ricorrente di indicare specificamente nella dichiarazione sostitutiva il reddito posseduto, essendo sufficiente che la dichiarazione, pur senza specificare la misura del reddito personale e familiare, attesti che esso si colloca al di qua della soglia legale prevista per l'esonero dalle spese.

L'esenzione dalle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non è conseguenza di una domanda dell'interessato, come per l'accesso al gratuito patrocinio, ma del fatto che la parte soccombente possegga un reddito pari o inferiore al doppio di quello necessario per fruire del patrocinio a spese dello Stato. Il mancato rinvio dell'art. 152 disp. att. c.p.c. al comma 1 dell'art. 79 d.P.R. n. 115/2002 si spiega in relazione al fatto che tale ultima norma disciplina i requisiti della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, mentre di nessuna domanda necessita la parte soccombente nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali per essere esonerata dalla condanna alle spese, rilevando il mero fatto che possegga un reddito utile ai fini dell'esonero.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Esenzione dalle Spese Legali nei Giudizi Previdenziali: Valore della Dichiarazione Sostitutiva di Reddito


La Suprema Corte si è pronunciata su una questione relativa all'esenzione dalle spese legali nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, focalizzandosi sul valore probatorio della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito.
Il caso trae origine da un procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato da un soggetto al fine di ottenere benefici economici previsti dalla legge. Il Tribunale, pur omologando l'accertamento tecnico, aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ritenendo insufficiente la dichiarazione sostitutiva presentata ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto ritenuta riferita al solo reddito personale e non a quello familiare.
La questione controversa si è incentrata sull'interpretazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che disciplina l'esonero dal pagamento delle spese legali per la parte soccombente in tali tipologie di giudizi, subordinandolo al possesso di un reddito inferiore a una determinata soglia.
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo che l'interpretazione degli atti processuali è generalmente riservata al giudice di merito, ha ritenuto che nel caso specifico la censura sollevata attenesse alla violazione di legge, in quanto non si contestava il contenuto della dichiarazione, bensì le conseguenze giuridiche derivanti da essa, ovvero se fosse idonea o meno a determinare l'esonero dalle spese.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, cassando la decisione del Tribunale nella parte relativa alla condanna alle spese. La Corte ha evidenziato che la dichiarazione presentata dal ricorrente, pur non specificando l'ammontare preciso del reddito familiare, attestava comunque che quest'ultimo era inferiore al limite previsto dalla legge per l'esenzione.
La Suprema Corte ha precisato che, sebbene l'articolo 152 non imponga uno schema rigido per la dichiarazione sostitutiva, è necessario valorizzare quelle dichiarazioni che, pur non indicando la misura esatta del reddito, certifichino il rispetto della soglia legale per l'esonero. Nel caso di specie, la dichiarazione resa dal ricorrente possedeva tutte le caratteristiche necessarie per ottenere il beneficio dell'esenzione dalle spese legali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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