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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 13609/2024 del 16-05-2024

principi giuridici

Nel giudizio di legittimità, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare tempestivamente per cassazione la sentenza di merito, ma non intervenire nel giudizio di legittimità, salvo che il dante causa non si sia costituito o che la costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione.

Il giudice di merito non è tenuto a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i suoi poteri discrezionali.

Qualora il giudice d'appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità delle domande, esamini comunque il merito delle stesse, le doglianze avverso queste ultime formulate con il ricorso in cassazione sono inammissibili, se non censurano la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inammissibilità del Ricorso per Cassazione in Materia di Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Profili Procedurali e di Merito


La Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di ### che aveva respinto l'appello proposto contro la decisione del Tribunale locale in merito all'opposizione a un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il mancato pagamento di rate di un prestito a medio-lungo termine, nonché nei confronti dei garanti fideiussori. Il Tribunale, in prima istanza, aveva parzialmente accolto l'opposizione, riducendo l'importo dovuto a seguito della rilevazione di annotazioni indebite sul conto corrente utilizzato per l'estinzione del prestito.
La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado, basandosi sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio che escludeva il superamento del tasso soglia di usura e aveva escluso dal saldo le commissioni di massimo scoperto. Ulteriori deduzioni degli appellanti, relative alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e dei consumatori, nonché per violazioni della normativa bancaria, erano state ritenute tardive e, comunque, infondate.
Il ricorso per cassazione si articolava in sette motivi, riguardanti la mancata disposizione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, la violazione della normativa antitrust e a tutela del consumatore in relazione alle fideiussioni, la violazione della normativa bancaria in materia di trasparenza contrattuale, la validità della formula utilizzata per la verifica del tasso soglia usurario, l'indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto e, infine, l'omessa considerazione della necessità di "riclassificare" il mutuo al tasso legale, contestando anche l'esistenza di usura originaria e sopravvenuta.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento nel giudizio della società cessionaria del credito, richiamando il principio secondo cui il successore a titolo particolare può impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non intervenire nel giudizio di legittimità, salvo che il dante causa non si sia costituito o la costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, per indeterminatezza della censura e per la natura discrezionale del potere del giudice di merito di disporre una nuova consulenza tecnica. Inammissibili anche il secondo, terzo e quarto motivo, in quanto le questioni relative alla nullità delle fideiussioni e alla violazione della normativa bancaria erano state proposte tardivamente in appello. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di una doppia ratio decidendi (inammissibilità e infondatezza), è necessario censurare la statuizione di inammissibilità, pena la formazione del giudicato su tale punto.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica impugnazione della statuizione del giudice di primo grado e per la sua natura di critica all'accertamento di fatto operato dalla Corte d'Appello in merito al rispetto del tasso soglia di usura. Anche il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto la questione relativa all'indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto non era stata devoluta al giudice di appello. Infine, l'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di indicazione del fatto che l'aspetto relativo alla "riclassificazione" del mutuo fosse stato oggetto di appello.
La Corte ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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