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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 14849/2024 del 28-05-2024

principi giuridici

Il d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevale sulla normativa statale, ivi inclusi gli articoli 25 e 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di attraversamento ed uso della sede stradale per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 259 del 2003, permane il principio per cui l'operatore di telecomunicazioni che utilizzi la sede o le strutture autostradali per l'installazione di cavi è tenuto al pagamento di un corrispettivo allo Stato, al concessionario o al proprietario dell'autostrada, ai sensi dell'art. 94 del medesimo decreto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Installazione di Fibre Ottiche su Tratte Autostradali: Oneri e Canoni tra Codice delle Comunicazioni Elettroniche e Codice della Strada


La vicenda trae origine da un contenzioso tra una società concessionaria autostradale e una società di telecomunicazioni in merito al pagamento di canoni per l'attraversamento di tratte autostradali con cavi in fibra ottica. La concessionaria autostradale, subentrata a una precedente società, rivendicava il pagamento di somme non versate dalla società di telecomunicazioni a titolo di canone annuo, in base a convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. n. 259/2003). La società di telecomunicazioni contestava la pretesa, eccependo l'insussistenza dei presupposti per il pagamento del canone, la sopravvenuta inefficacia delle convenzioni per effetto dello ius superveniens costituito dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e la contrarietà a norma imperativa dell'articolo delle convenzioni che determinava la misura del canone richiamando parametri del Codice della Strada.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva ritenuto applicabile il Codice delle Comunicazioni Elettroniche e aveva parzialmente accolto la domanda della concessionaria autostradale, condannando la società di telecomunicazioni al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. Il Tribunale aveva altresì dichiarato l'inefficacia delle convenzioni nella parte in cui richiamavano il Codice della Strada per la quantificazione del corrispettivo.
La Corte d'Appello, in secondo grado, ha rigettato l'appello principale della concessionaria autostradale e accolto l'appello incidentale della società di telecomunicazioni. La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente dichiarato l'inefficacia della norma pattizia che, pur essendo espressione dell'autonomia negoziale, era risultata in contrasto con norme imperative dettate da una legge speciale di recepimento di una direttiva europea. La Corte d'Appello ha inoltre ritenuto che le convenzioni fossero state integrate dallo ius superveniens in virtù del meccanismo predisposto dall'art. 1339 c.c., che aveva sostituito, oltre all'articolo contestato, anche la clausola che rinviava alla disciplina degli articoli 91 e seguenti del d.lgs. n. 259/2003 ai fini dell'individuazione delle ipotesi di attraversamento che davano diritto al soggetto che subiva l'attraversamento di conseguire un canone ovvero la corresponsione di un'indennità una tantum. La Corte d'Appello ha evidenziato che la rete della società di telecomunicazioni era stata realizzata sul demanio stradale e che gli attraversamenti non interessavano direttamente la rete autostradale, in quanto realizzati non lungo il tracciato autostradale "all'interno delle reti di recinzione", ma "posti al di sopra di questa ovvero al di sotto della stessa, all'interno dei sottopassi". Pertanto, la Corte d'Appello ha ritenuto applicabile l'art. 91 del d.lgs. n. 259/2003, che, "ponendo una limitazione legale alla proprietà, conforma una peculiare figura di servitù legale gratuita", escludendo che la concessionaria autostradale avesse titolo per esigere la corresponsione di un canone.
La concessionaria autostradale ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e/o falsa applicazione di diverse norme del Codice della Strada, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e delle disposizioni sulla legge in generale, nonché l'omesso esame e pronunciamento sull'integrazione del quantum della domanda di condanna della società di telecomunicazioni.
La Suprema Corte ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, affermando che il d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) prevale sulla normativa statale, e segnatamente sugli articoli 25 e 27 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui anche dopo l'entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche è rimasto fermo il principio per il quale l'operatore di telecomunicazioni che utilizza la sede o le strutture autostradali per l'installazione di cavi è tenuto al pagamento di un corrispettivo allo Stato, al concessionario o al proprietario dell'autostrada. Tale corrispettivo è dovuto sia nel caso in cui la rete di telecomunicazioni venga realizzata lungo il percorso dell'autostrada all'interno delle reti di recinzione, sia qualora si utilizzino i cavidotti appositamente realizzati, sia quando sia necessario spostare l'impianto per far spazio ai lavori di ampliamento della sede stradale. Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che trovi applicazione non l'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, ma l'art. 94, che prevede un'indennità da pagarsi al proprietario o al concedente.
La Suprema Corte ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, relativo all'omesso esame e pronunciamento sull'integrazione del quantum della domanda di condanna, in quanto la Corte d'Appello aveva ritenuto tale motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo di appello incidentale.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
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testo integrale


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