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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 17352/2024 del 24-06-2024

principi giuridici

Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'omessa proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nei termini previsti dall'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 89 del 2001, determina l'inammissibilità della domanda di indennizzo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della medesima legge, non potendo supplire a tale omissione la circostanza che il giudice abbia disposto d'ufficio la trattazione orale della causa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancata Istanza di Trattazione Orale e Inammissibilità della Domanda di Equa Riparazione per Eccessiva Durata del Processo


La pronuncia in esame affronta la questione dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, con particolare riferimento all'obbligo di esperire i rimedi preventivi previsti dalla legge.
La vicenda trae origine da un giudizio risarcitorio avviato nel 2014 e conclusosi nel 2022. A seguito della sua definizione, la parte che aveva promosso l'azione ha richiesto l'indennizzo previsto dalla Legge Pinto per l'irragionevole durata del processo. La Corte d'Appello, in prima battuta, aveva liquidato una somma a titolo di equa riparazione. Il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione, contestando l'ammissibilità della domanda per mancato esperimento dei rimedi preventivi, in particolare l'omessa presentazione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La Corte d'Appello ha rigettato l'opposizione, ritenendo che la decisione del giudice di disporre la trattazione orale e decidere la causa all'udienza, seppur d'ufficio, avesse sostanzialmente surrogato l'omissione della parte.
Il Ministero della Giustizia ha quindi adito la Corte di Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della Legge Pinto, sostenendo che la mera circostanza che il giudice avesse deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in assenza di una specifica istanza di parte, non potesse ritenersi sufficiente a soddisfare il requisito dell'esperimento dei rimedi preventivi.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondato il motivo di censura. I giudici di legittimità hanno preliminarmente rigettato l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte controricorrente, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha già affermato la conformità ai principi della CEDU della disposizione che prevede l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale quale rimedio preventivo alla irragionevole durata del processo.
Nel merito, la Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello aveva erroneamente equiparato la decisione del giudice di disporre la trattazione orale d'ufficio all'adempimento dell'onere gravante sulla parte di presentare l'istanza prevista dall'art. 281 sexies c.p.c. In particolare, la Corte ha sottolineato che la fissazione dell'udienza per la trattazione orale era avvenuta in un momento successivo rispetto a quello in cui l'istanza avrebbe dovuto essere presentata, ovvero almeno sei mesi prima della scadenza dei termini di ragionevole durata del processo. Pertanto, la mancata osservanza dell'adempimento da parte della parte si era già consumata al momento della decisione del giudice.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della Legge Pinto, condannando la parte al pagamento delle spese di giudizio.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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