CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 17670/2024 del 26-06-2024
principi giuridici
La perdita subita, quale danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c., include l'obbligazione di effettuare un esborso, costituendo il vincolo giuridico una posta passiva del patrimonio del danneggiato.
La mancata prova dell'esborso per le riparazioni indicate in un preventivo non esclude di per sé il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, incombendo al giudice del merito verificare se i danni esposti si qualifichino come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Onere della Prova del Danno e Risarcimento: Necessaria la Verifica Giudiziale dell'Effettiva Consistenza del Pregiudizio
La pronuncia in esame verte sulla complessa questione del risarcimento danni a seguito di un sinistro stradale causato dall'attraversamento di un animale. La vicenda trae origine da un incidente occorso nel 2016, quando l'attore citava in giudizio la società ### S.p.A., concessionaria autostradale, per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo a causa dell'impatto con un cane.
Il Giudice di ### rigettava la domanda, ritenendo non provata la riconducibilità dell'evento a una condotta omissiva della società custode. Successivamente, il Tribunale adito rigettava anch'esso la domanda, basandosi sul principio della ragione più liquida e ritenendo non provato il danno asseritamente subito.
Avverso tale decisione, il danneggiato proponeva ricorso in Cassazione, articolando tre motivi di doglianza. Il primo motivo contestava l'erronea applicazione del principio della ragione più liquida e la nullità della decisione per carenza di motivazione. Il secondo motivo lamentava la violazione delle norme in materia di risarcimento del danno, sostenendo che l'esistenza del danno fosse dimostrata dal verbale di incidente, dal preventivo di riparazione e dalla testimonianza raccolta in atti, e che il quantum dovesse essere liquidato in via equitativa. Il terzo motivo, infine, deduceva la violazione dell'art. 2051 c.c., in materia di responsabilità del custode, contestando la mancata prova da parte della società concessionaria dell'esistenza di un fattore estraneo idoneo a interrompere il nesso causale.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., rilevando la genericità e la mancanza di specificità degli atti e delle censure denunciate. Tuttavia, ha ritenuto fondato il secondo motivo.
I giudici di legittimità hanno ribadito che la "perdita subita", ai sensi dell'art. 1223 c.c., non si limita ai soli esborsi monetari già avvenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, costituendo quest'ultima una posta passiva del patrimonio del danneggiato. Hanno inoltre sottolineato che il risarcimento del danno patrimoniale deve corrispondere all'esatta commisurazione del pregiudizio subito, mirando a ripristinare la sfera patrimoniale del soggetto leso.
La Corte ha evidenziato che, in presenza di un preventivo di riparazione e di una prova del danno, il giudice di merito non può limitarsi a negare il risarcimento per la mancata prova dell'esborso, ma deve verificare se i danni esposti possano qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore, quale conseguenza diretta del fatto dannoso. La quantificazione del danno, invece, è rimessa al giudice del merito, il quale dovrà valutare la modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo avvalendosi di elementi affidabili.
In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale in diversa composizione personale, affinché proceda a una nuova valutazione del caso alla luce dei principi enunciati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.