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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 17988/2024 del 01-07-2024

principi giuridici

In tema di annullamento del contratto per dolo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, ossia tale che senza di esso l'altra parte non avrebbe contrattato (sull'an), si distingue dal dolus incidens, ossia che influisce sulle sole condizioni della contrattazione (sul quomodo), ma non è determinante del consenso, il quale non può dar luogo ad invalidità del contratto, ma solo alla riparazione dei danni, sicché, ove il raggiro abbia influito solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Dolo Contrattuale: Necessaria la Distinzione tra "Dolus Causa Dans" e "Dolus Incidens" ai Fini dell'Annullamento


La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia derivante dall'annullamento, per dolo, di contratti di compravendita di autovetture usate. La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società acquirente nei confronti di una società venditrice, volta ad ottenere l'annullamento dei contratti di vendita di due autovetture usate, motivata dall'alterazione dei relativi contachilometri. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l'annullamento dei contratti per dolo e condannando la società venditrice alla restituzione del prezzo. La Corte d'Appello, adita dalla società venditrice, confermava l'annullamento dei contratti di vendita, ma non delle convenzioni di compensazione intervenute tra le parti.
La società venditrice ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di doglianza. Tra questi, assume particolare rilievo la censura relativa alla mancata distinzione, da parte della Corte d'Appello, tra dolo determinante (cd. dolus causam dans) e dolo incidente (dolus incidens). La ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l'annullamento dei contratti, senza accertare se i raggiri posti in essere avessero effettivamente determinato la parte acquirente a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato, ovvero se avessero inciso unicamente sulle condizioni contrattuali.
La Suprema Corte ha accolto tale motivo di ricorso, evidenziando un contrasto irriducibile nella motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio consolidato secondo cui, ai sensi degli articoli 1439 e 1440 del codice civile, il dolo è causa di annullamento del contratto solo quando i raggiri usati da uno dei contraenti siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Qualora, invece, i raggiri non siano stati determinanti per la formazione del consenso, il contratto rimane valido, pur dando luogo al risarcimento dei danni subiti dalla parte raggirata.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, affinché accerti se i raggiri posti in essere dalla società venditrice abbiano avuto un'incidenza determinante sulla stipulazione dei contratti, ovvero se abbiano inciso unicamente sulle condizioni contrattuali, in particolare sulla quantificazione del prezzo. In quest'ultimo caso, l'annullamento dei contratti non potrebbe essere pronunciato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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