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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 18309/2024 del 04-07-2024

principi giuridici

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inammissibilità dell'Appello e Requisiti di Specificità: Una Rilettura alla Luce dell'Articolo 342 c.p.c.


La pronuncia in esame trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un condominio nei confronti di una società, in relazione alla richiesta di consegna di documentazione inerente un contratto d'appalto. Il condominio contestava il diritto della società alla consegna dei documenti, asserendo di non esserne in possesso e che, in ogni caso, la società ne aveva già la disponibilità.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, condannando il condominio a consegnare copia del SAL e della contabilità dei lavori. Avverso tale decisione, il condominio proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello. Quest'ultima riteneva che l'atto di appello non rispettasse i requisiti minimi previsti dall'articolo 342 del codice di procedura civile, come modificato dalla riforma del 2012. Secondo la Corte territoriale, le argomentazioni addotte non esponevano compiutamente le ragioni del gravame in contrapposizione critica alle motivazioni della sentenza di primo grado, ma si limitavano a manifestare un mero dissenso.
Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c., nonché la violazione del "diritto vivente" in materia e la nullità della sentenza. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse erroneamente interpretato l'atto di appello, che, al contrario, era chiaro e specifico nell'individuare le parti della sentenza impugnata e le modifiche richieste.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo di doglianza. I giudici di legittimità hanno richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 27199 del 2017) in materia di inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c., ribadendo che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
La Corte di Cassazione ha evidenziato come, nel caso di specie, l'appello proposto dal condominio contenesse una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza di primo grado. La stessa sentenza d'appello, infatti, dava atto degli otto motivi di gravame sollevati dal condominio. Pertanto, la statuizione di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta in violazione dell'articolo 342 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite.
In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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