CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 18405/2024 del 05-07-2024
principi giuridici
Nel rapporto di lavoro regolato dal CCNL Cooperative Sociali, l'istituto della flessibilità oraria di cui all'art. 52 non è applicabile alla disciplina delle festività di cui all'art. 59, la quale prevede una regolamentazione ad hoc incompatibile con la compensazione tramite banca ore.
La contestazione dei conteggi relativi alle differenze retributive per festività non può limitarsi alla mera negazione del diritto, ma deve specificamente censurare l'erroneità dei calcoli o dei dati storici posti a fondamento della pretesa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Legittima la Condanna al Pagamento delle Festività Non Compensate Secondo le Modalità Previste dal CCNL
La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia tra una cooperativa sociale e alcuni suoi dipendenti, relativa al diritto di questi ultimi a percepire la retribuzione per le dodici festività previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.
La vicenda trae origine dal ricorso in appello presentato dai lavoratori avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato la loro richiesta di vedersi riconosciuto il diritto alla retribuzione per le festività non godute. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva invece accolto le ragioni dei lavoratori, condannando la cooperativa al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive.
I giudici di secondo grado avevano fondato la loro decisione sull'interpretazione dell'articolo 59 del CCNL, il quale disciplina il trattamento economico spettante ai lavoratori in relazione alle festività, distinguendo a seconda che la giornata festiva sia stata lavorata o meno, coincida o meno con il giorno di riposo settimanale, e sia seguita o meno da un riposo compensativo. La Corte d'Appello aveva evidenziato come la cooperativa avesse illegittimamente compensato le festività attraverso il meccanismo della "banca ore", istituto disciplinato da un altro articolo del CCNL, ritenendo tale compensazione non conforme alle previsioni contrattuali.
La cooperativa ha quindi impugnato la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 59 del CCNL, sostenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente riconosciuto un diritto automatico dei lavoratori a percepire un giorno di paga in più per ogni festività, senza considerare le alternative previste dal contratto, come i riposi compensativi. La cooperativa contestava, inoltre, l'interpretazione dell'articolo 52 del CCNL, relativo alla "flessibilità oraria", sostenendo che la Corte d'Appello avesse ingiustificatamente negato la possibilità di utilizzare il sistema della "banca ore" anche per i riposi compensativi spettanti in applicazione dell'articolo 59.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'articolo 59 del CCNL prevede una disciplina specifica per le festività, diversa e incompatibile con il sistema della "banca ore". La Corte ha sottolineato che la normativa contrattuale prevede, in caso di lavoro prestato durante le festività, solo due opzioni: la retribuzione delle ore lavorate o un riposo compensativo da fruire entro un breve termine. Il sistema della "banca ore", invece, è tarato su un periodo di tempo più lungo e non si adatta alla specifica disciplina delle festività.
La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa al quantum della retribuzione, evidenziando che la cooperativa non aveva contestato specificamente i conteggi presentati dai lavoratori, ma si era limitata a sostenere la legittimità della compensazione attraverso la "banca ore", presupponendo implicitamente il riconoscimento dell'effettivo svolgimento del lavoro nei giorni festivi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.