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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 18683/2024 del 09-07-2024

principi giuridici

Il preuso di un marchio di fatto, idoneo a privare di novità un marchio altrui registrato successivamente, non ricorre qualora il preuso stesso sia illecito, in quanto decettivo, legittimando la registrazione del marchio altrui e qualificando come contraffazione la protrazione dell'uso del marchio decettivo.

L'accertamento della nullità di un marchio per decettività, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), c.p.i., comporta il divieto di uso del marchio stesso, esteso anche al marchio di fatto preusato, in quanto l'ingannevolezza originaria del segno registrato si estende automaticamente al segno preusato.

A seguito dell'entrata in vigore della Riforma di cui al d.lgs. 149/2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi dell'art.371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato.

La pronuncia di inibitoria dell'uso di un marchio consegue alla declaratoria di nullità del marchio stesso per decettività, valendo ad impedire condotte illecite per il futuro, senza necessità per la controparte di instaurare un nuovo processo di cognizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Battaglia per il Marchio "Budweiser": Tra Preuso, Decettività e Tutela del Consumatore


La complessa vicenda giudiziaria, giunta all'attenzione della Suprema Corte, verte sulla disputa pluriennale tra un birrificio ceco e una multinazionale statunitense in merito all'utilizzo del marchio "Budweiser". La questione centrale riguarda la legittimità dell'uso di tale marchio da parte della società americana, alla luce di pregressi accertamenti di preuso, dichiarazioni di nullità per decettività e la tutela delle indicazioni geografiche.
Il caso trae origine da una serie di azioni legali iniziate negli anni '80 e proseguite fino ai giorni nostri, coinvolgendo diverse società distributrici e affrontando questioni di contraffazione, concorrenza sleale e violazione dei diritti di proprietà industriale. Il birrificio ceco, titolare di marchi contenenti la denominazione "Budweiser", rivendicava l'uso del marchio come indicazione geografica protetta, mentre la società americana, produttrice di birra negli Stati Uniti, vantava un preuso del marchio risalente a decenni addietro.
Nel corso degli anni, i tribunali italiani si sono pronunciati più volte sulla questione, con decisioni contrastanti. In un primo momento, è stato riconosciuto il preuso del marchio "Budweiser" in capo alla società americana, con conseguente dichiarazione di nullità dei marchi registrati dal birrificio ceco per difetto di novità. Successivamente, tuttavia, un altro tribunale ha dichiarato nullo il marchio registrato dalla società americana per decettività, in quanto idoneo a indurre in errore i consumatori sulla provenienza geografica della birra.
La Corte di Cassazione, chiamata a dirimere la controversia, ha più volte ribadito la necessità di conciliare il diritto di preuso con la tutela del consumatore e la salvaguardia delle indicazioni geografiche. In particolare, la Corte ha affermato che il preuso di un marchio non preclude necessariamente la sua dichiarazione di nullità per decettività, qualora il marchio sia idoneo a ingannare il pubblico sulla provenienza del prodotto.
Nel caso specifico, la Corte d'Appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di una precedente sentenza della Cassazione, ha accolto la domanda di nullità per decettività della porzione italiana di un marchio internazionale registrato dalla società americana nel 2004. I giudici di merito hanno ritenuto che il marchio "Budweiser", utilizzato per contraddistinguere una birra non prodotta in Boemia, fosse idoneo a ingannare i consumatori sulla provenienza geografica del prodotto, in violazione dell'articolo 14 del Codice della Proprietà Industriale.
La Suprema Corte, esaminando i ricorsi proposti dalle parti, ha confermato la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha dichiarato la nullità del marchio registrato dalla società americana per decettività. La Corte ha, tuttavia, accolto il ricorso del birrificio ceco nella parte in cui lamentava il rigetto della domanda di contraffazione dei marchi registrati negli anni '90, ritenendo che l'uso del marchio decettivo da parte della società americana costituisse contraffazione dei marchi validamente registrati dal birrificio ceco.
La Corte ha, inoltre, cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la pronuncia di un'inibitoria all'uso del marchio decettivo, ritenendo che tale pronuncia fosse necessaria per impedire future condotte illecite.
La Suprema Corte ha, quindi, rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, affinché si pronunciasse nuovamente sulla questione, tenendo conto dei principi di diritto enunciati nella sentenza.
La decisione della Suprema Corte rappresenta un importante precedente in materia di marchi e indicazioni geografiche, in quanto ribadisce la necessità di bilanciare il diritto di preuso con la tutela del consumatore e la salvaguardia delle denominazioni di origine. La sentenza sottolinea, inoltre, l'importanza di valutare la decettività di un marchio non solo al momento della sua registrazione, ma anche nel corso del tempo, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze e delle aspettative dei consumatori.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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