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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 19039/2024 del 11-07-2024

principi giuridici

La querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale, al fine di contestare la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, e non in ipotesi di falsità ideologica, per impugnare la veridicità del contenuto della stessa.

La denuncia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso qualora il riempimento risulti avvenuto absque pactis, ossia in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo; diversamente, nell'ipotesi di riempimento contra pacta, consistente in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, la provenienza dell'atto non può essere esclusa e, pertanto, non è soggetta alla proposizione della querela di falso.

Le decisioni su questioni processuali sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell'ambito dello stesso processo (giudicato formale) e non impediscono la riproposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inammissibilità della Querela di Falso e Limiti del Giudicato Processuale


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda processuale relativa alla contestazione di un documento, nello specifico un foglio firmato in bianco, e al suo successivo riempimento. La questione centrale verte sulla corretta interpretazione dell'istituto della querela di falso e sui limiti del giudicato, con particolare riferimento alle decisioni di natura processuale.
Il caso concreto riguarda gli eredi di un soggetto che aveva promosso una querela di falso contro una società, contestando un documento datato ###. La Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, ritenendo che la questione fosse già stata decisa in un precedente giudizio, conclusosi con una sentenza del Tribunale di Napoli del ###, divenuta irrevocabile. In quel precedente giudizio, si era affermato che il soggetto non aveva contestato di aver sottoscritto il foglio in bianco, ma solo che il riempimento fosse avvenuto in difformità rispetto agli accordi intercorsi con la società.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha accolto il ricorso degli eredi, cassando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto sussistente una preclusione da giudicato, basandosi sull'erroneo presupposto che la "veridicità della sottoscrizione" fosse stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell'art. 2702 c.c., il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore e non si estende al contenuto della stessa. Inoltre, ha ricordato che la querela di falso è esperibile solo nei casi di falsità materiale, ovvero quando si contesta la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, e non in ipotesi di falsità ideologica, ovvero quando si impugna la veridicità di quanto dichiarato.
Con riferimento specifico al foglio firmato in bianco, la Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la denuncia dell'abusivo riempimento postula la proposizione della querela di falso solo quando il riempimento sia avvenuto absque pactis, ovvero in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere. Diversamente, se il riempimento è avvenuto contra pacta, ovvero in violazione degli accordi intercorsi, si configura un inadempimento contrattuale e non una falsità materiale.
Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Napoli del ###, pronunciata nel primo procedimento, aveva ritenuto che il soggetto avesse dedotto un riempimento contra pacta e non absque pactis, e per questo aveva dichiarato inammissibile la querela di falso. Tuttavia, tale sentenza non conteneva alcuna statuizione di merito sulla veridicità o meno della sottoscrizione, idonea ad acquisire autorità di cosa giudicata.
La Cassazione ha quindi precisato che, mentre le decisioni su questioni di merito spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali sono suscettibili di formazione del giudicato solo nell'ambito dello stesso processo e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio.
Nel caso in esame, la sentenza del ###, avendo natura puramente processuale, non generava preclusione da bis in idem e non impediva la riproposizione della domanda. Per questi motivi, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché procedesse a un nuovo esame della questione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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