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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 19325/2024 del 12-07-2024

principi giuridici

È carente di legittimazione ad agire il debitore esecutato che, in un processo di espropriazione, impugni la sentenza emessa a seguito di sua opposizione esecutiva deducendo l'erronea attribuzione a sé della proprietà del bene pignorato, in quanto censura pronunce relative ad eccezioni de iure tertii, alla cui proposizione difetta di legittimazione ad causam.

In sede di ricorso per cassazione, la mancata specifica indicazione, nel controricorso, dell'atto e della specifica parte di atto della fase di appello in cui la questione della donazione indiretta sia stata adeguatamente posta, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 370, comma 2, e 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., determina l'accoglimento dei motivi di ricorso attinenti alla prospettazione della ragione decisoria principale fondata sulla donazione indiretta.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione all'Esecuzione: Limiti alla Legittimazione del Debitore e Onere di Allegazione nella Donazione Indiretta


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda esecutiva originata dal pignoramento, presso un istituto postale, di somme depositate su libretti e buoni fruttiferi cointestati a più soggetti. L'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva agito in forza di un debito facente capo a uno dei cointestatari.
In primo grado, il Tribunale aveva parzialmente accolto le opposizioni all'esecuzione proposte sia dal debitore esecutato, sia da un terzo (la madre del debitore), cointestataria dei rapporti. Tuttavia, la Corte d'Appello, riformando la decisione, aveva rigettato entrambe le opposizioni, ritenendo che la madre avesse realizzato una donazione indiretta in favore del figlio, rendendo così le somme aggredibili dall'Erario nella quota di pertinenza del debitore.
La Suprema Corte, investita della questione, ha innanzitutto rilevato d'ufficio la carenza di legittimazione del debitore a proporre opposizione all'esecuzione. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: il debitore esecutato non può contestare l'esecuzione eccependo che i beni pignorati appartengono a un terzo. Tale contestazione, infatti, si configura come un'eccezione de iure tertii, preclusa al debitore in quanto non può derivargli alcun pregiudizio dall'espropriazione di beni altrui. Di conseguenza, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello nella parte in cui si era pronunciata sull'opposizione del debitore.
Quanto all'opposizione del terzo, la Corte ha accolto le censure relative alla violazione del principio del contraddittorio e dell'onere di specificazione dei motivi d'appello. I ricorrenti hanno evidenziato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel proprio appello incidentale, non aveva specificamente introdotto il tema della donazione indiretta. La Corte ha sottolineato che una compiuta confutazione di tale censura avrebbe richiesto all'Agenzia di indicare con precisione in quale parte dell'atto di appello incidentale fosse stata adeguatamente sollevata la questione della donazione indiretta. In mancanza di tale specificazione, la Corte ha ritenuto fondate le doglianze del terzo opponente, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa ad altra sezione della Corte territoriale per un nuovo esame.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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