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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 2013/2024 del 18-01-2024

principi giuridici

In caso di decesso del comodante e di persistenza del potere di fatto sulla cosa da parte del comodatario, il rapporto di comodato prosegue, in assenza di richiesta di rilascio, con le medesime caratteristiche ed obblighi anche nei confronti degli eredi del comodante.

In caso di successione nel rapporto di comodato, è irrilevante che l'erede del comodante abbia materialmente consegnato l'immobile al comodatario.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Comodato di immobile e successione: onere della prova e persistenza del rapporto


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a un contratto di comodato e alla sua prosecuzione a seguito del decesso del comodante originario. La controversia trae origine da un'azione promossa da due soggetti, eredi testamentarie della comodante, volta ad ottenere la restituzione di un immobile concesso in comodato a un terzo. Le attrici, lamentando l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della convenuta, chiedevano altresì il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene.
La convenuta si difendeva eccependo il difetto di legittimazione attiva delle attrici, contestando la loro qualità di proprietarie e l'esistenza di un valido titolo di comodato. Affermava, inoltre, di detenere l'immobile in virtù di un diverso contratto di comodato, stipulato con altri soggetti, che prevedeva una durata ventennale.
Il Tribunale accoglieva le ragioni delle attrici, ritenendo provato il loro diritto alla restituzione dell'immobile in quanto eredi della comodante e accertando la natura precaria del comodato. Di conseguenza, condannava la convenuta alla restituzione del bene e al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva.
La Corte d'Appello riformava integralmente la decisione di primo grado, rigettando le domande delle attrici. I giudici di secondo grado, pur non entrando nel merito della prova del diritto di proprietà delle attrici, ritenevano dirimente la mancanza di prova che fossero state le appellate a consegnare l'immobile alla ### a fronte del titolo di detenzione prodotto in giudizio dalla originaria convenuta.
La Suprema Corte, investita della questione, ha cassato la sentenza d'appello, accogliendo i primi tre motivi di ricorso proposti dalle attrici. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui, in caso di cessazione del comodato per morte del comodante e di persistenza del potere di fatto sulla cosa da parte del comodatario, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio, si intende proseguito con le medesime caratteristiche e obblighi anche nei confronti degli eredi del comodante.
In applicazione di tale principio, la Corte ha evidenziato come, subentrando l'erede al comodante, non assuma rilevanza giuridica il fatto che il subentrante abbia materialmente consegnato l'immobile al comodatario. Diventano, invece, decisivi i fatti storici, il cui esame era stato omesso dal giudice del merito, quali la morte dell'originaria comodante, l'acquisto per eredità testamentaria in favore delle ricorrenti e l'identificazione dell'immobile oggetto della domanda e di quello oggetto del titolo opposto dalla convenuta.
La Corte ha ritenuto inammissibili gli altri motivi di ricorso, rigettando le censure relative alla valutazione delle prove e all'asserita inversione dell'onere probatorio. In particolare, ha ritenuto che la censura relativa alla prova del contratto di comodato non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto il titolo di detenzione opposto dalla convenuta non era stato qualificato come scrittura privata opponibile all'attrice, ma era stato considerato come argomento difensivo.
In definitiva, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda, tenendo conto dei principi di diritto enunciati e valutando i fatti storici rilevanti ai fini della decisione.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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