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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 209/2024 del 04-01-2024

principi giuridici

Il bonifico domiciliato, quale sistema di pagamento che consente ai correntisti di Poste Italiane s.p.a. di effettuare pagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale anche a favore di chi non ha un conto postale o bancario, ha natura di delegatio solvendi, che si inserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente, per effetto della quale l'istituto depositario riceve l'incarico dall'ordinante di accreditare al beneficiario la somma oggetto della provvista.

In tema di responsabilità contrattuale dell'istituto di credito per l'erroneo pagamento di un bonifico domiciliato a soggetto diverso dal beneficiario, grava sull'istituto l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto, pagando al reale beneficiario, ovvero, in caso di pagamento a persona diversa, di aver comunque eseguito la prestazione con la dovuta diligenza, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., provando di aver adoperato la dovuta diligenza nell'identificazione della persona presentatasi all'incasso.

L'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale, non sussistendo un obbligo generalizzato di richiedere due documenti, né potendo attribuirsi carattere precettivo alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001.

La mancata produzione in giudizio della copia del documento di identità del soggetto che ha riscosso un bonifico domiciliato non preclude la prova dell'adempimento dell'obbligo di identificazione del beneficiario da parte dell'istituto di credito, potendo tale prova essere desunta da altri elementi, quali l'annotazione degli estremi del documento sulla quietanza di pagamento unitamente al codice fiscale, da cui desumere la verifica, almeno prima facie, dell'apparente autenticità del documento.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Bonifico Domiciliato e Diligenza Bancaria: Profili di Responsabilità


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra una società assicurativa e un istituto bancario in merito a un bonifico domiciliato eseguito a favore di un soggetto diverso dal reale beneficiario. La società assicurativa, cliente dell'istituto bancario, aveva disposto un bonifico domiciliato tramite il servizio telematico offerto dalla banca, indicando i dati del creditore. Tuttavia, la banca aveva erroneamente effettuato il pagamento a una persona diversa, munita di un documento di identità presumibilmente falso, costringendo la società assicurativa a effettuare un secondo pagamento al reale creditore.
La società assicurativa ha quindi citato in giudizio l'istituto bancario, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa del pagamento indebito. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ritenendo la banca responsabile ai sensi della normativa sugli assegni. In appello, il Tribunale riformava integralmente la decisione, rigettando la domanda della società assicurativa.
I giudici di secondo grado hanno qualificato il bonifico domiciliato come una delegatio solvendi, un istituto ontologicamente diverso dall'assegno bancario, escludendo quindi l'applicazione analogica della normativa specifica prevista per quest'ultimo. Tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto che l'assetto contrattuale tra le parti comportava una deroga alla regola generale dell'art. 1189 del codice civile, che disciplina il pagamento al creditore apparente. In sostanza, la banca non poteva considerarsi liberata per aver pagato a un soggetto apparentemente legittimato, ma era tenuta a dimostrare di aver adempiuto correttamente all'obbligazione o che l'inadempimento non era a lei imputabile.
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che la banca avesse dimostrato di aver agito con la dovuta diligenza nell'identificazione del soggetto presentatosi all'incasso. L'operatore bancario aveva verificato la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nella disposizione telematica con quelli riportati sul documento di identità esibito, oltre ad aver controllato la corrispondenza tra il codice fiscale e la password comunicati dal beneficiario e quelli presenti nel flusso del mandato elettronico. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la società assicurativa aveva omesso di fornire ulteriori elementi identificativi del beneficiario, come la data di nascita, che avrebbero potuto consentire all'operatore postale di rilevare l'eventuale difformità.
La società assicurativa ha impugnato la sentenza d'appello in Cassazione, lamentando la violazione della normativa sugli assegni e la mancata applicazione dei principi in materia di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale.
La Cassazione ha ribadito che il bonifico domiciliato non è equiparabile all'assegno bancario e che, pertanto, non si applica la normativa specifica prevista per quest'ultimo. La Corte ha inoltre confermato che la banca, nel caso di specie, aveva adempiuto all'obbligazione di diligenza nell'identificazione del beneficiario, verificando la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice fiscale, e che la mancata produzione in giudizio di una copia del documento di identità non inficiava la prova dell'adempimento, potendo la diligenza essere desunta da altri elementi probatori.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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