CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 20913/2024 del 26-07-2024
principi giuridici
È illegittimo l'accertamento di violazione dei limiti di velocità effettuato mediante apparecchiatura autovelox approvata ma non omologata, non essendo la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità equipollente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, d.lgs. 285/1992.
testo integrale
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sintesi e commento
Eccesso di Velocità e Mancanza di Omologazione dell'Autovelox: Un'Ordinanza Ribadisce la Centralità della Norma
La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di opposizione a una sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità, sollevando importanti questioni relative all'omologazione degli apparecchi di rilevamento. La vicenda trae origine da un verbale di contestazione elevato dal Comune a seguito di un controllo effettuato con autovelox. Il cittadino, ritenendo illegittima la sanzione, ha impugnato il verbale dinanzi al Giudice di Pace, ottenendo in primo grado l'annullamento. Successivamente, il Tribunale ha riformato la decisione, confermando la validità del verbale.
La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, investita della questione con diversi motivi di ricorso, tra cui la contestazione della validità dell'accertamento per presunta alterazione del software e, soprattutto, per difetto di omologazione dell'apparecchiatura utilizzata.
La Corte, esaminando prioritariamente i motivi relativi alla mancanza di omologazione, li ha ritenuti fondati. I giudici hanno richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale, in base al quale l'approvazione preventiva di uno strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere considerata equivalente all'omologazione ministeriale prescritta dalla legge. Si tratta, infatti, di procedimenti distinti, sia dal punto di vista strutturale che funzionale.
In sostanza, la Corte ha ribadito che l'accertamento della velocità effettuato con un dispositivo non debitamente omologato è illegittimo. L'accoglimento di questi motivi ha determinato l'assorbimento degli altri, portando all'annullamento del verbale impugnato. Le spese processuali sono state poste a carico del Comune, soccombente nella controversia.