CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 21153/2024 del 29-07-2024
principi giuridici
Il domicilio elettivo del consumatore, rilevante ai fini della determinazione del foro esclusivo ed inderogabile di cui all'art. 66-bis del d.lgs. n. 206 del 2005, è esclusivamente quello eletto nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, ai sensi dell'art. 47 cod. civ., escludendosi elezioni di domicilio successive, anteriori all'inizio del giudizio o contenute nell'atto introduttivo dello stesso.
La clausola contrattuale con cui il proponente dichiara che le clausole del contratto sono state oggetto di specifica trattativa con la controparte costituisce confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735, primo comma, cod. civ., avente efficacia probatoria e revocabile nei limiti di cui all'art. 2732 cod. civ., salvo prova della sua falsità.
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testo integrale
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sintesi e commento
Validità della Clausola Derogatoria del Foro del Consumatore: Trattativa Individuale e Dichiarazione Confessoria
La pronuncia in commento affronta la complessa questione della validità di una clausola derogatoria del foro del consumatore, analizzando in particolare il requisito della trattativa individuale e il valore di una dichiarazione contrattuale che attesta l'avvenuta trattativa.
La vicenda trae origine da una controversia relativa alla compravendita di un'autovettura. L'acquirente, ritenendo di aver subito un danno a causa delle condizioni del veicolo, aveva citato in giudizio la società venditrice. Quest'ultima aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando una clausola contrattuale che attribuiva la competenza ad un foro diverso da quello del consumatore. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza, ritenendo valida la clausola derogatoria in quanto frutto di una trattativa individuale tra le parti.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte a seguito del ricorso dell'acquirente, il quale contestava la validità della clausola derogatoria, sostenendo che la trattativa era meramente formale e che l'elezione di domicilio presso un albergo era fittizia.
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale. In primo luogo, ha ribadito che il domicilio elettivo del consumatore, rilevante ai fini della determinazione del foro competente, è esclusivamente quello che il consumatore elegge nel contratto al momento della sua conclusione. Nel caso di specie, l'elezione di domicilio era avvenuta successivamente alla stipula del contratto, e pertanto non poteva essere presa in considerazione.
In secondo luogo, la Corte si è soffermata sull'aspetto cruciale della trattativa individuale. Ha ricordato che, in base alla normativa a tutela del consumatore, una clausola derogatoria del foro competente è considerata vessatoria, a meno che non sia stata oggetto di una specifica trattativa tra le parti. L'onere di provare l'esistenza di tale trattativa grava sul professionista che intende avvalersi della clausola.
Nel caso in esame, il contratto conteneva una dichiarazione del proponente (l'acquirente) che attestava che le clausole erano state oggetto di specifica trattativa con la società venditrice. La Corte ha attribuito a tale dichiarazione il valore di una confessione stragiudiziale, equiparabile a quella giudiziale, e quindi idonea a provare l'esistenza della trattativa, salvo prova contraria.
Infine, la Corte ha respinto l'argomentazione del ricorrente secondo cui la clausola derogatoria non era idonea a fondare la declinatoria di competenza in quanto non prevedeva l'esclusività del foro indicato. A tal proposito, ha osservato che il Tribunale aveva individuato nel foro indicato dalla clausola anche i fori concorrenti, alla luce dei criteri di cui agli articoli 19 e 20 del codice di procedura civile.
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