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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 21666/2024 del 01-08-2024

principi giuridici

La clausola compromissoria inserita in un contratto predisposto unilateralmente da una parte e destinato ad essere impiegato per una serie indeterminata di rapporti di subappalto necessita di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.

L'esigenza dell'approvazione per iscritto delle clausole onerose di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., è soddisfatta solo con una sottoscrizione autonoma, apposta ad una dichiarazione di accettazione distinta da quella diretta alla conclusione del contratto, non essendo sufficiente la sola apposizione di firme a margine di ogni pagina.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità della Clausola Compromissoria e Necessità di Specifica Approvazione per Scritto


La pronuncia in esame affronta la questione della validità di una clausola compromissoria inserita in un contratto di subappalto e, in particolare, se tale clausola necessiti di specifica approvazione per iscritto ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
La vicenda trae origine da una controversia relativa al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esecuzione di lavori in subappalto. Il subappaltatore aveva adito l'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere il pagamento, mentre la società committente eccepiva l'esistenza di una clausola compromissoria che devolveva la risoluzione di ogni controversia ad un collegio arbitrale. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato la competenza arbitrale, ritenendo sufficiente la firma apposta sulle singole pagine del contratto, senza necessità di una specifica sottoscrizione della clausola compromissoria.
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello, accogliendo il ricorso del subappaltatore. I giudici di legittimità hanno evidenziato che l'articolo 1341 del codice civile richiede la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, tra cui rientra la clausola compromissoria per arbitrato rituale, qualora siano state predisposte unilateralmente da uno dei contraenti per regolare in maniera uniforme una pluralità indeterminata di rapporti.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che ricorressero tali condizioni. Pur non essendo contestato che il contratto fosse stato predisposto dalla società committente, è emerso che un documento di identico contenuto era stato utilizzato dalla stessa società in altri rapporti contrattuali. Tale circostanza, unitamente alle caratteristiche dell'impresa committente, affidataria di commesse di rilievo anche al di fuori del proprio ambito territoriale, ha indotto la Corte a ritenere che vi fosse un interesse all'impiego di clausole standardizzate per accelerare la definizione di eventuali controversie.
Inoltre, la Corte ha valorizzato la presenza, nel contratto, di un'esplicita menzione dell'articolo 1342 del codice civile e della sottoscrizione separata di talune clausole negoziali, richiamate in blocco in calce alla scrittura, tra cui non figurava, tuttavia, la clausola compromissoria. Tale circostanza, secondo la Corte, avvalorava l'ipotesi che il contratto fosse destinato ad un uso reiterato, rendendo superflua la sottoscrizione separata delle clausole se il contratto non fosse stato destinato ad essere utilizzato più volte.
Pertanto, la Suprema Corte ha concluso che, nel caso di specie, era necessaria la specifica sottoscrizione della clausola compromissoria da parte del subappaltatore, non essendo sufficiente la firma apposta sulle singole pagine del contratto. La Corte ha ribadito che l'esigenza dell'approvazione per iscritto delle clausole onerose trova fondamento nella necessità di richiamare l'attenzione del contraente per adesione sul loro contenuto e sulla loro portata, e che tale esigenza può ritenersi soddisfatta solo con una sottoscrizione autonoma, apposta ad una dichiarazione di accettazione distinta da quella diretta alla conclusione del contratto.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza del giudice ordinario e rinviando la causa alla Corte d'Appello per la prosecuzione del giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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