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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 22361/2024 del 07-08-2024

principi giuridici

La cessione del credito, pur non necessitando del consenso del debitore ceduto, non deve aggravare eccessivamente la posizione di quest'ultimo, dovendo rispettare i limiti di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., con riferimento non alla validità ed efficacia del contratto di cessione, ma al profilo del pagamento ex art. 1196 c.c.

Il datore di lavoro che pretenda il rimborso dei costi del servizio di contabilizzazione e gestione amministrativa funzionale alla cessione del quinto dello stipendio deve allegare e provare la maggiore gravosità delle prestazioni rispetto alla propria organizzazione aziendale, tale da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Legittimità delle Trattenute per Costi di Gestione nella Cessione del Quinto dello Stipendio


La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla legittimità delle trattenute operate dal datore di lavoro sullo stipendio di un dipendente a titolo di costi di gestione amministrativa relativi alla cessione del quinto. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale dichiarava illegittime le trattenute operate sullo stipendio di una lavoratrice a titolo di costi di gestione amministrativa funzionali alla cessione del quinto.
I giudici di merito avevano ritenuto che l'attività amministrativa in questione rientrasse nelle ordinarie operazioni di gestione del rapporto di lavoro, inerente a un diritto potestativo dei lavoratori. Di conseguenza, il datore di lavoro, tenuto ad avere un ufficio amministrativo adeguato alla gestione del personale, doveva farsi carico di tali operazioni senza poter richiedere il rimborso dei costi aggiuntivi, a meno che non dimostrasse la maggiore gravosità delle prestazioni rese dagli impiegati rispetto alla propria organizzazione aziendale.
La società datrice di lavoro ha impugnato la decisione, sostenendo che la cessione del quinto comportasse un aggravio di costi non rientranti nelle normali operazioni connesse al rapporto di lavoro, derivanti da una libera scelta del lavoratore per esigenze personali. La ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1260 c.c., in relazione agli artt. 1196 e 1175 c.c., per non aver considerato lo sdoppiamento degli atti di adempimento di un'obbligazione debitoria sorta unitaria, quale la corresponsione al lavoratore della retribuzione mensile, cui siano stati aggiunti quelli derivanti dalla cessione parziale dell'obbligazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi proposti. I giudici hanno richiamato un precedente orientamento giurisprudenziale, seppur relativo a una diversa fattispecie (rifiuto datoriale di operare la trattenuta della quota sindacale), in cui si negava la possibilità per il datore di lavoro di pretendere il rimborso dei costi del servizio aggiuntivo, a meno che non ne provasse l'insostenibilità rispetto alla propria organizzazione aziendale.
La Corte ha ribadito che la cessione del quinto, pur collocandosi nell'alveo della cessione del credito, non deve comportare un aggravio eccessivo per il datore di lavoro debitore ceduto, dovendo rispettare i limiti di correttezza e buona fede. Tuttavia, nel caso di specie, tali limiti non erano stati superati, in quanto la cessione del credito costituisce uno strumento di finanziamento del lavoratore, radicato nel rapporto di lavoro, benché non strettamente funzionale alla sua modulazione.
La Suprema Corte ha evidenziato che la società ricorrente si era limitata a elencare le attività, i tempi e i costi del servizio di contabilizzazione e gestione della cessione del quinto, senza allegare e provare la maggiore gravosità di tali prestazioni rispetto alla propria organizzazione aziendale, tale da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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