CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 22362/2024 del 07-08-2024
principi giuridici
Nella cessione del credito, l'interesse primario del debitore ceduto è liberarsi del proprio obbligo, risultando, di norma, irrilevante il soggetto destinatario del pagamento; tuttavia, la cessione non deve aggravare eccessivamente la posizione del debitore ceduto, rispettando i limiti di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., con riferimento al profilo del pagamento ex art. 1196 c.c.
Il datore di lavoro, debitore ceduto nella cessione del quinto dello stipendio, che pretenda il rimborso dei costi del servizio aggiuntivo di contabilizzazione e gestione amministrativa funzionale alla cessione, deve allegare e provare la maggior gravosità delle prestazioni rispetto alla propria organizzazione aziendale, tale da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati.
testo integrale
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sintesi e commento
Trattenute per Costi di Gestione nella Cessione del Quinto: Ripartizione degli Oneri tra Datore di Lavoro e Lavoratore
La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità delle trattenute operate da una società ai dipendenti per i costi di gestione amministrativa relativi alla cessione del quinto dello stipendio. La vicenda trae origine dal ricorso di una società avverso la decisione della Corte d'Appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado, la quale accertava l'illegittimità delle trattenute operate dalla società datrice di lavoro sugli stipendi dei propri dipendenti a titolo di costi di gestione amministrativa funzionali alla cessione del quinto.
I giudici di merito avevano ritenuto che l'attività amministrativa in questione rientrasse nelle ordinarie operazioni di gestione del rapporto di lavoro, considerando che il datore di lavoro deve dotarsi di un ufficio amministrativo idoneo alla gestione del personale e farsi carico di ogni operazione necessaria, senza poter addebitare ai dipendenti i costi aggiuntivi derivanti da un loro diritto potestativo.
La società ricorrente ha contestato tale interpretazione, sostenendo che la cessione del quinto comporta un aggravio di costi non rientranti nelle normali operazioni connesse al rapporto di lavoro, in quanto dipendenti da una libera scelta del lavoratore per esigenze personali. La società ha inoltre precisato che la propria prestazione aggiuntiva si riferisce al credito oggetto di cessione e non al rapporto di lavoro, e che la duplicazione delle attività amministrative di contabilizzazione e gestione non rende indifferente la nuova obbligazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale in materia di trattenute sindacali, secondo cui il datore di lavoro non può pretendere il rimborso dei costi del servizio aggiuntivo, a meno che non ne provi l'insostenibilità in rapporto alla propria organizzazione aziendale. I giudici hanno precisato che la cessione del quinto si colloca nell'alveo della cessione del credito, per la cui validità non occorre il consenso del debitore ceduto, ma che tale cessione non deve risultare eccessivamente gravosa per il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti di correttezza e buona fede.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che tali limiti non siano stati oltrepassati, considerando che la cessione del credito costituisce uno strumento di finanziamento del lavoratore per accedere al mercato dei beni e dei servizi, e che la possibilità di contrarre finanziamenti mediante la cessione del quinto è un diritto potestativo riconosciuto al lavoratore. La Corte ha inoltre evidenziato che la società ricorrente si è limitata a elencare le attività e i costi derivanti dal servizio aggiuntivo, senza provare la maggior gravosità delle prestazioni rispetto alla propria organizzazione aziendale, tale da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati.